Leggi ed usi della guerra terrestre - Regolamento (II), L'Aja, 29 luglio 1899: differenze tra le versioni

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Sezione I DEI BELLIGERANTI
 
DEI BELLIGERANTI
CAPITOLO I DELLA QUALITÀ DI BELLIGERANTE
 
DELLA QUALITÀ DI BELLIGERANTE
Articolo 1
 
Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscono le seguenti condizioni:
1.# avere alla loro testa una persona responsabile per i propri subordinati;
2.# avere un segno distintivo fisso e riconoscibi-lericonoscibile a distanza;
3.# portare apertamente le armi; e
4.# conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.
Nei paesi in cui le milizie o i corpi di volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi nella denominazione di esercito.
 
Articolo 2
 
La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende sponta-neamentespontaneamente le armi per combattere le truppe d'in-vasioneinvasione senza avere avuto il tempo di organiz-zarsiorganizzarsi conformemente all'art. 1, sarà considerata come belligerante, se essa rispetta le leggi e i costumi della guerra.
 
Articolo 3
 
Le forze armate delle Parti belligeranti possono essere costituite da combattenti e da non com-battenticombattenti. In caso di cattura da parte del nemico, gli uni e gli altri hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra.
CAPITOLO II
 
CAPITOLO II DEI PRIGIONIERI DI GUERRA
 
Articolo 4
 
I prigionieri di guerra sono in potere del Go-vernoGoverno nemico, e non degli individui o dei corpi che li hanno catturati. Essi debbono essere trat-tatitrattati con umanità. Tutto ciò che appartiene loro personalmente, eccetto le armi, i cavalli e le carte militari, resta di loro proprietà.
 
Articolo 5
 
I prigionieri di guerra possono essere sottoposti all'internamento in una città, fortezza, campo o località qualsiasi, con l'obbligo di non allonta-narseneallontanarsene al di là di certi limiti determinati; ma non possono essere rinchiusi, se non per una misura di sicurezza indispensabile.
 
Articolo 6
 
Lo Stato può impiegare, come lavoratori, i pri-gionieriprigionieri di guerra, secondo il loro grado e le lo-roloro attitudini. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni di guerra. I prigionieri possono essere autoriz-zatiautorizzati a lavorare per conto di amministrazioni pubbliche o di privati, o per proprio conto. I la-vorilavori eseguiti per lo Stato sono pagati secondo tariffe in vigore per i militari dell'esercito na-zionalenazionale che eseguono gli stessi lavori.
Quando i lavori si svolgono per conto di altre amministrazioni pubbliche o di privati, le con-dizionicondizioni sono regolate d'accordo con l'autorità militare.
Il salario dei prigionieri di guerra contribuirà a rendere meno dura la loro condizione, ed il surplus sarà loro computato al momento della liberazione; salvo defalcazioni per spese di mantenimento.
 
Articolo 7
 
Il Governo in potere del quale si trovano i pri-gionieriprigionieri di guerra, è incaricato del loro mante-nimentomantenimento. In mancanza di un accordo speciale fra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati, per quanto riguarda l'alimentazione, l'alloggio ed il vestiario, nello stesso modo del-ledelle truppe del governo che li avrà catturati.
 
Articolo 8
 
I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leg-gileggi, regolamenti e ordini in vigore nell'esercito dello Stato in potere del quale essi si trovano. Qualsiasi atto di insubordinazione autorizza, nei loro confronti, le misure di rigore necessa-rienecessarie.
I prigionieri evasi che fossero ripresi prima di avere potuto raggiungere il proprio esercito o prima di lasciare il territorio occupato dall'eser-citoesercito che li avrà catturati, sono passibili di puni-zionipunizioni disciplinari.
I prigionieri che, dopo essere riusciti ad evade-reevadere, sono di nuovo fatti prigionieri, non sono passibili di alcuna pena per la fuga precedente.
 
Articolo 9
 
Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiara-redichiarare, se interrogato su tale argomento, il suo vero cognome e il suo vero grado e nel caso che egli non rispettasse questa norma, si esporrebbe a una restrizione dei vantaggi accordati ai prigio-nieriprigionieri di guerra della sua categoria.
 
Articolo 10
 
I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla parola, se le leggi del loro paese li autorizzano, e, in tal caso, sono obbligati sotto la garanzia del loro onore personale, a rispetta-rerispettare scrupolosamente, sia nei riguardi del proprio governo, sia di quello che li ha fatti prigionieri, gli impegni che avranno contratto.
In tal caso, il loro Governo è tenuto a non pre-tenderepretendere né accettare da essi alcun servizio che fosse contrario alla parola data.
 
Articolo 11
Un prigioniero di guerra non può essere co-strettocostretto ad accettare la libertà sulla parola; il Governo nemico non è obbligato ad accedere alla domanda del prigioniero che richieda la messa in libertà sulla parola.
 
Articolo 12
 
Qualsiasi prigioniero di guerra, liberato sulla parola e ripreso mentre porta le armi contro il Governo verso il quale aveva assunto l'impe-gnoimpegno d'onore, o contro alleati del Governo stes-sostesso, perde il diritto al trattamento di prigioniero di guerra e può essere tradotto davanti ai tribu-nalitribunali.
 
Articolo 13
 
Gli individui che seguono un esercito senza farne parte direttamente, quali i corrispondenti di guerra e i giornalisti, i vivandieri, i fornitori, che cadono in mano al nemico e questo ritiene utile trattenerli, hanno il diritto al trattamento di prigionieri di guerra, a condizioni che siano muniti di legittimazione dell'autorità militare dell'esercito che essi accompagnano.
 
Articolo 14
 
Fin dall'inizio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, occorrendo, nei paesi neu-tralineutrali che avranno accolto dei belligeranti sul lo-roloro territorio, viene costituito un Ufficio di in-formazioniinformazioni sui prigionieri di guerra. Tale uffi-cioufficio, incaricato di rispondere a tutte le richieste che riguardano i prigionieri, riceve dai diversi servizi competenti tutte le indicazioni necessa-rienecessarie per costruire una scheda individuale per cia-scunciascun prigioniero di guerra. L'ufficio è tenuto al corrente degli internamenti e delle variazioni, così come delle entrate negli ospedali e dei de-cessi.
L'ufficio informazioni è incaricato di raccoglie-reraccogliere e centralizzare tutti oggetti di uso personale, valori lettere, ecc. che venissero trovati sul campo di battaglia, o abbandonati dai prigio-nieriprigionieri deceduti negli ospedali e ambulanze, e di trasmetterli agli interessati.
 
Articolo 15
 
Le società di soccorso per i prigionieri di guer-raguerra regolarmente costituite secondo la legge del rispettivo paese, e avanti per scopo di essere intermediarie nell'azione caritatevole, riceve-rannoriceveranno da parte dei belligeranti, per esse e per i propri agenti debitamente accreditati, ogni faci-litazionefacilitazione, nei limiti tracciati dalle necessità mi-litarimilitari e dalle norme amministrative, per compie-recompiere efficacemente la loro missione umanitaria. I delegati di dette società potranno essere am-messiammessi a distribuire soccorsi nei campi d'inter-namentointernamento e nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati. mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, e assumendo l'impegno scritto di sottomettersi a tutte le mi-suremisure d'ordine e di polizia prescritte da dette au-toritàautorità.
 
Articolo 16
 
Gli Uffici informazioni godono della franchigia di porto. Le lettere, i mandati e altri titoli per inviare denaro, i pacchi postali destinati ai pri-gionieriprigionieri di guerra o spediti da essi, saranno immuni da qualsiasi tassa postale, sia nei paesi d'origine e di destinazione, sia nei paesi inter-mediariintermediari.
I doni e soccorsi in natura destinati ai prigio-nieriprigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di qualsiasi diritto di ingresso o altro, nonché del-ledelle spese di trasporto sulle ferrovie gestite dallo Stato.
 
Articolo 17
 
Gli ufficiali prigionieri potranno ricevere il complemento, se del caso, del soldo che loro è attribuito in tale situazione dai regolamenti del loro paese, a conto di rimborso dal loro Gover-noGoverno.
 
Articolo 18
 
La massima libertà è lasciata ai prigionieri di guerra per l'esercizio della loro religione, com-presacompresa l'assistenza ai riti del loro culto, con la sola condizione di conformarsi alle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità mili-taremilitare.
 
Articolo 19
I testamenti dei prigionieri di guerra sono rice-vutiricevuti o redatti nelle stesse condizioni che per i militari dell'esercito nazionale.
Sarà seguito lo stesso criterio per quanto si rife-risceriferisce ai documenti relativi alla constatazione dei decessi, nonché per l'inumazione dei pri-gionieriprigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e del loro rango.
 
Articolo 20
 
Dopo la conclusione della pace, il rimpatrio dei prigionieri di guerra dovrà effettuarsi nel più breve tempo possibile.
 
CAPITOLO III
CAPITOLO III DEI MALATI E DEI FERITI
 
Articolo 21
Gli obblighi dei belligeranti relativi al servizio dei malati e dei feriti sono regolati dalla Con-venzione di Ginevra del 22 agosto 1864, fatte salve le modifiche di cui tale Convenzione po-trà essere oggetto.