Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Trattato: differenze tra le versioni

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{{diritto
|Titolo=TRATTATO tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (94/C 241/07)
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|NomePaginaCapitoloSuccessivo=Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto
}}
 
==TRATTATO==
tra
 
il Regno del Belgio,
 
il Regno di Danimarca,
 
la Repubblica federale di Germania,
 
la Repubblica ellenica,
 
il Regno di Spagna,
 
la Repubblica francese,
 
l'Irlanda,
 
la Repubblica italiana,
 
il Granducato del Lussemburgo,
 
il Regno dei Paesi Bassi,
 
la Repubblica portoghese,
 
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
 
(Stati membri dell'Unione europea)
 
e
 
il Regno di Norvegia,
 
la Repubblica d'Austria,
 
la Repubblica di Finlandia,
 
il Regno di Svezia,
 
relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (94/C 241/07)
 
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
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====Articolo 1====
1.# Il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano membri dell'Unione europea e Parti ai trattati sui quali è fondata l'Unione, quali sono stati modificati e completati.
2.# Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati sui quali è fondata l'Unione sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.
3.# Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni della Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.
====Articolo 2====
# Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1994.
# Il presente Trattato entra in vigore il 1° gennaio 1995, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.<br /> Qualora, tuttavia, non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica, il trattato entra in vigore per gli Stati che hanno proceduto al deposito dei loro strumenti. In tal caso il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispendabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 e 176 dell'atto di adesione, dell'allegato I di tale atto e dei protocolli n. 1 e n. 6 ad esso allegati; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può anche dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni del surriferito atto, ivi compresi i relativi allegati e protocolli, che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.
# Il presente Trattato entra in vigore il 1o gennaio 1995, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.
Qualora, tuttavia, non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica, il trattato entra in vigore per gli Stati che hanno proceduto al deposito dei loro strumenti. In tal caso il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispendabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 e 176 dell'atto di adesione, dell'allegato I di tale atto e dei protocolli n. 1 e n. 6 ad esso allegati; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può anche dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni del surriferito atto, ivi compresi i relativi allegati e protocolli, che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.
# In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 142, paragrafo 2 e paragrafo 3, secondo trattino, 145, 148, 149, 150, 151 e 169 dell'atto di adesione e agli articoli 11, paragrafo 6 e 12, paragrafo 2 del protocollo n. 9. Queste misure prendono effetto con riserva e alla data di entrata in vigore del presente trattato.
====Articolo 3====