Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 160:
Articolo 6
1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1o gennaio 1995:
{| {{prettytable}}
|Svezia ||137 913 558 ecu,
|-
Austria 103 196 917 ecu,
Norvegia|Austria 63||103 102196 600917 ecu,
|-
Finlandia 59 290 577 ecu.
|Norvegia ||63 102 600 ecu,
Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione.
|-
|Finlandia ||59 290 577 ecu.
|}
Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione.
2. Per quanto riguarda la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo dell'aumento di capitale deciso l'11 giugno 1990, i nuovi Stati membri partecipano con i seguenti importi:
{| {{prettytable}}
|Svezia ||14 069 444 ecu,
|-
Austria 10 527 778 ecu,
Norvegia|Austria 6||10 437527 500778 ecu,
|-
Finlandia 6 048 611 ecu.
|Norvegia ||6 437 500 ecu,
Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.
|-
|Finlandia ||6 048 611 ecu.
|}
Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.
Articolo 7
 
I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:
{| {{prettytable}}
|Svezia ||3,51736111 %,
|-
|Austria ||2,63194444 %,
Norvegia 1,60937500 %, Finlandia 1,51215278 %.
|-
|Norvegia ||1,60937500 %,
|-
Norvegia 1,60937500 %, |Finlandia ||1,51215278 %.
|}
 
Articolo 8
 
I versamenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente protocollo sono effettuati dai nuovi Stati membri in ecu o nella loro moneta nazionale.
 
Qualora il versamento venga effettuato in moneta nazionale, l'importo da versare viene calcolato prendendo in considerazione il tasso di conversione dell'ecu in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca.
 
Articolo 9
 
1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando quattro amministratori ciascuno dei quali è designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonché un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia.
 
2. Il mandato degli amministratori e del sostituto così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1997.
 
===Protocollo n. 2 concernente le isole Åland===
Tenuto conto dello status speciale di cui le isole Åland godono in base al diritto internazionale, i trattati su cui si fonda l'Unione europea si applicano alle isole Åland con le seguenti deroghe: