Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli: differenze tra le versioni

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===Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti===
====PARTE PRIMA - ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI====
 
Articolo 1
 
L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
 
«Articolo 3
 
Conformemente all'articolo 198 D del presente trattato i membri della Banca sono:
 
- il Regno del Belgio,
 
- il Regno di Danimarca,
 
- la Repubblica federale di Germania,
 
- la Repubblica ellenica,
 
- il Regno di Spagna,
 
- la Repubblica francese,
 
- l'Irlanda,
 
- la Repubblica italiana,
 
- il Granducato del Lussemburgo,
 
- il Regno dei Paesi Bassi,
 
- il Regno di Norvegia,
 
- la Repubblica d'Austria,
 
- la Repubblica portoghese,
 
- la Repubblica di Finlandia,
 
- il Regno di Svezia,
 
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»
 
Articolo 2
 
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
 
«1. Il capitale della Banca è di 62 940 milioni di ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
{| {{prettytable}}
- Germania 11 017 450 000
| - FranciaGermania ||11 017 450 000
|-
- Italia 11 017 450 000
-| Regno- UnitoFrancia ||11 017 450 000
|-
- Spagna 4 049 856 000
| - BelgioItalia 3||11 053017 960450 000
|-
- Paesi Bassi 3 053 960 000
| - SveziaRegno Unito 2||11 026017 000450 000
|-
- Danimarca 1 546 308 000
| - AustriaSpagna 1||4 516049 000856 000
|-
- Norvegia 927 000 000
| - FinlandiaBelgio 871||3 053 000960 000
|-
- Grecia 828 380 000
| - PortogalloPaesi Bassi 533||3 053 844960 000
|-
- Irlanda 386 576 000
| - LussemburgoSvezia 77||2 316026 000 000.
|-
»
| - Danimarca ||1 546 308 000
|-
| - Austria ||1 516 000 000
|-
| - Norvegia ||927 000 000
|-
| - Finlandia ||871 000 000
|-
| - Grecia ||828 380 000
|-
| - Portogallo ||533 844 000
|-
| - Irlanda ||386 576 000
|-
| - Lussemburgo ||77 316 000.
|}»
 
Articolo 3
 
L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
 
«Articolo 10
 
Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50 % del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato.»
 
Articolo 4
 
Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
 
«2. Il consiglio di amministrazione è composto di 26 amministratori e di 13 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di 5 anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
 
- tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania,
 
- tre amministratori designati dalla Repubblica francese,
 
- tre amministratori designati dalla Repubblica italiana,
 
- tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
 
- due amministratori designati dal Regno di Spagna,
 
- un amministratore designato dal Regno del Belgio,
 
- un amministratore designato dal Regno di Danimarca,
 
- un amministratore designato dalla Repubblica ellenica,
 
- un amministratore designato dall'Irlanda,
 
- un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo,
 
- un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi,
 
- un amministratore designato dal Regno di Norvegia,
 
- un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria,
 
- un amministratore designato dalla Repubblica portoghese,
 
- un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia,
 
- un amministratore designato dal Regno di Svezia,
 
- un amministratore designato dalla Commissione.
 
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
 
- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
 
- due sostituti designati dalla Repubblica francese,
 
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
 
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
 
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
 
- un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux,
 
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda,
 
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
 
- un sostituto designato dalla Commissione.»
 
Articolo 5
 
Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
 
«La maggioranza qualificata richiede diciotto voti.»
 
====PARTE SECONDA - ALTRE DISPOSIZIONI====
Articolo 6