Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli: differenze tra le versioni

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====ALLEGATO 5 - CALCOLO E GESTIONE DEGLI ECOPUNTI di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) del protocollo====
1. Per ogni autocarro che attraversa il territorio austriaco devono essere presentati ad ogni viaggio (per singola direzione) i seguenti documenti:
:a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NOx dell'autocarro utilizzato;
b) una carta di eco punti in corso di validità, rilasciata dalle autorità competenti.
 
In relazione alla lettera a)
:b) una carta di eco punti in corso di validità, rilasciata dalle autorità competenti.
Per gli autocarri immatricolati dopo il 1o ottobre 1990, il documento attestante il valore COP dovrebbe consistere o in un certificato rilasciato dall'autorità competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NOx, oppure nel documento di omologazione (documento tipo), in cui siano indicati la data di immatricolazione e il valore misurato all'atto dell'omologazione. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10 %. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non può più essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso.
 
Nel caso di autocarri immatricolati anteriormente al 1o ottobre 1990 e di quelli per i quali non esiste alcun certificato, viene fissato un valore COP di 15,8 g/kWh.
:In relazione alla lettera ba)
 
La carta ecopunti contiene un determinato numero di punti e viene obliterata in relazione al valore COP degli autoveicoli utilizzati:
::Per gli autocarri immatricolati dopo il 1o ottobre 1990, il documento attestante il valore COP dovrebbe consistere o in un certificato rilasciato dall'autorità competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NOx, oppure nel documento di omologazione (documento tipo), in cui siano indicati la data di immatricolazione e il valore misurato all'atto dell'omologazione. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10 %. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non può più essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso.
1. Ogni g/kWh di emissione di NOx corrispondente al valore attestato dal documento di cui al punto 1, lettera a), vale un punto.
 
2. I decimali dei valori di emissione di NOx vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto.
::Nel caso di autocarri immatricolati anteriormente al 1o ottobre 1990 e di quelli per i quali non esiste alcun certificato, viene fissato un valore COP di 15,8 g/kWh.
:In relazione alla lettera ab)
 
::La carta ecopunti contiene un determinato numero di punti e viene obliterata in relazione al valore COP degli autoveicoli utilizzati:
 
:::1. Ogni g/kWh di emissione di NOx corrispondente al valore attestato dal documento di cui al punto 1, lettera a), vale un punto.
 
:::2. I decimali dei valori di emissione di NOx vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto.
 
2. La Commissione, conformemente alle procedure stabilite nell'articolo 16, calcola, ad intervalli trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione NOx degli autocarri distintamente per ogni nazionalità.
 
3. In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) il numero di ecopunti per l'anno successivo è fissato come segue:
 
:Sulla base dei valori medi trimestrali di emissioni di NOx da parte di autocarri nell'anno in corso, calcolata secondo il precedente paragrafo 2, si procede ad un'estrapolazione in maniera da ottenere il valore medio di emissioni di NOx previsto per l'anno successivo. Il valore previsto, moltiplicato per 0,0658 e per il numero di ecopunti per il 1991 di cui all'allegato 4, costituirà il numero di ecopunti per l'anno in questione.
 
===Protocollo n. 10 concernente l'uso di specifici termini austriaci della lingua tedesca nell'ambito dell'Unione europea===
Nell'ambito dell'Unione europea si applica quanto segue: