Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli: differenze tra le versioni
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===Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti===
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Articolo 1
L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
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Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
«La maggioranza qualificata richiede diciotto voti.»
====PARTE SECONDA - ALTRE DISPOSIZIONI====
Articolo 6
1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1o gennaio 1995:
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1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando quattro amministratori ciascuno dei quali è designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonché un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia.
2. Il mandato degli amministratori e del sostituto così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1997.
Tenuto conto dello status speciale di cui le isole Åland godono in base al diritto internazionale, i trattati su cui si fonda l'Unione europea si applicano alle isole Åland con le seguenti deroghe:
Articolo 1
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Articolo 3
La Repubblica di Finlandia assicura la parità di trattamento per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri nelle isole Åland.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Norvegia, della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale,
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Articolo 2
Il presente protocollo potrà essere integrato per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni, può adottare i necessari emendamenti del presente protocollo.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICONOSCENDO l'importanza fondamentale del settore petrolifero per l'economia e lo sviluppo della società in Norvegia,
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c) diritti esclusivi a stabilire e riscuotere imposte, diritti di concessione o altri contributi finanziari dovuti a titolo di tale esplorazione e sfruttamento,
e RIAFFERMANO che l'esercizio di tali diritti da parte degli Stati membri deve essere conforme ai trattati e alle altre disposizioni del diritto comunitario.
I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono così fissati:
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- Regno di Svezia 16 700 000 ecu
Tali contributi sono versati in due rate annue uguali, senza interessi, la prima il 1o gennaio 1995 e la seconda il 1o gennaio 1996.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Viste le richieste della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate;
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Le disposizioni del presente Protocollo, ivi compresa l'ammissibilità delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformità con le procedure stabilite da tale regolamento.
Regioni interessate dall'obiettivo n. 6
Finlandia:
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- nel «län» di Värmland: «kommun» di Torsby.
I riferimenti NUTS di cui al presente allegato non pregiudicano le definizioni definitive dei livelli NUTS nelle suddette regioni e zone.
Ripartizione indicativa degli stanziamenti di impegno per l'obiettivo n. 6
milioni di ecu a prezzi 1995
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Totale 196 207 220 237 249 1 109
Queste cifre comprendono, oltre agli stanziamenti concessi per gli obiettivi nn. 3, 4 e 5a, se del caso, gli stanziamenti d'impegno per i progetti pilota, le azioni innovative, gli studi e le iniziative della Comunità di cui all'articolo 3 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
CONSIDERANDO che, sebbene le Svalbard siano escluse dal campo di applicazione dei trattati su cui si fonda l'Unione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo, è comunque auspicabile prendere disposizioni per quanto riguarda gli scambi di taluni prodotti originari delle Svalbard, affinché gli scambi in questione possano continuare ad essere effettuati alle stesse condizioni applicabili ai sensi dell'accordo di libero scambio tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, prima dell'adesione della Norvegia all'Unione,
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Articolo 3
L'applicazione delle disposizioni del presente protocollo lascia del tutto impregiudicate le posizioni delle Parti contraenti in merito all'applicazione del trattato di Parigi del 1920.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
considerando che taluni nuovi Stati membri desiderano avere la possibilità di procedere alle elezioni del Parlamento europeo nel corso del periodo tra la firma del presente Trattato e la sua entrata in vigore,
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- il Parlamento europeo avrà i poteri di cui all'articolo 11 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
- la Corte di giustizia avrà gli stessi poteri di cui disporrebbe se a dette elezioni si procedesse a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 dell'atto di adesione.
CAPO I
Disposizioni generali
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Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro d'origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non si applicano i requisiti relativi alla durata della residenza precedentemente indicati.
2. Lo Stato aderente che adotta disposizioni derogatorie, in conformità con il paragrafo 1, fornisce alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.
====PARTE I - DEFINIZIONI====
Articolo 1
Ai sensi del presente protocollo si intende per:
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f) «trasporto combinato», il trasporto effettuato mediante autocarri o unità di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco può essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada;
g) «viaggi bilaterali», i trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasporti.
▲TRASPORTO FERROVIARIO E TRASPORTO COMBINATO
Articolo 2
La Parte II si applica alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.
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Articolo 9
La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, riesaminerà l'applicazione della presente parte.
====PARTE III - TRASPORTO SU STRADA====
Articolo 10
La Parte III si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità.
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3. L'Austria applica una riduzione del 50 % delle aliquote dei diritti d'utenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a favore degli autoveicoli immatricolati in Irlanda e Portogallo fino al 31 dicembre 1996 e in Grecia fino al 31 dicembre 1997.
4. Fino al 31 dicembre 1995 l'Italia può applicare agli autoveicoli immatricolati in Austria un diritto del livello massimo di 6,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, un diritto del livello massimo di 3,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative. Tale diritto è gestito conformemente all'articolo 7, lettera c) della direttiva 93/89/CEE.
====PARTE IV - DISPOSIZIONI GENERALI====
Articolo 16
1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
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Se le misure previste non sono conformi al parere espresso dal Comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
4. Se allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la proposta gli è stata presentata il Consiglio non ha adottato una decisione le misure proposte sono adottate dalla Commissione.
1. I principali assi ferroviari europei che attraversano il territorio nazionale austriaco e che hanno rilevanza per il traffico di transito sono i seguenti:
1.1. Asse del Brennero
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Praga - Vienna - Tarvisio - Pontebba - Udine
2. Tali assi comprendono altresì i relativi prolungamenti e terminali.
a) AUSTRIA
1. Asse del Brennero
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«a medio termine»: disponibile a partire dalla fine del 1997
«a lungo termine»: disponibile - per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000 - per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.
1. CAPACITÀ SUPPLEMENTARE OFFERTA DALLA ÖBB PER IL TRANSITO DI MERCI ATTRAVERSO L'AUSTRIA
Asse Capacità supplementari/giorno per treni merci in transito (in entrambe le direzione)
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«a medio termine»: disponibile a partire dalla fine del 1997
«a lungo termine»: disponibile - per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000 - per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.
Anno % degli ecopunti Ecopunti per l'Austria e gli attuali Stati membri
(1) (2) (3)
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2003 40,0 % 9 322 632
Le cifre della colonna 3 saranno adattate conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 per tener conto dei percorsi effettuati da autocarri in transito immatricolati in Finlandia, Norvegia e Svezia, sulla base di valori indicativi per i rispettivi paesi calcolati in funzione del numero di percorsi effettuati nel 1991 e di un valore standard di emissioni di NOx pari a 15,8 g NOx/kWh.
1. Per ogni autocarro che attraversa il territorio austriaco devono essere presentati ad ogni viaggio (per singola direzione) i seguenti documenti:
a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NOx dell'autocarro utilizzato;
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3. In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) il numero di ecopunti per l'anno successivo è fissato come segue:
Sulla base dei valori medi trimestrali di emissioni di NOx da parte di autocarri nell'anno in corso, calcolata secondo il precedente paragrafo 2, si procede ad un'estrapolazione in maniera da ottenere il valore medio di emissioni di NOx previsto per l'anno successivo. Il valore previsto, moltiplicato per 0,0658 e per il numero di ecopunti per il 1991 di cui all'allegato 4, costituirà il numero di ecopunti per l'anno in questione.
Nell'ambito dell'Unione europea si applica quanto segue:
1. Gli specifici termini austriaci della lingua tedesca contenuti nell'ordinamento giuridico austriaco ed elencati nell'allegato del presente protocollo hanno lo stesso status e possono essere usati con gli stessi effetti giuridici dei termini corrispondenti usati in Germania ed elencati nel suddetto allegato.
2. Nella versione linguistica tedesca dei nuovi atti aventi valore giuridico gli specifici termini austriaci menzionati nell'allegato del presente protocollo sono aggiunti nel modo opportuno ai termini corrispondenti usati in Germania.
Austria Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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