Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Trattato: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
(Nessuna differenza)

Versione delle 11:30, 7 set 2006

TRATTATO

tra

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica ellenica,

il Regno di Spagna,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

la Repubblica portoghese,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

(Stati membri dell'Unione europea)

e

il Regno di Norvegia,

la Repubblica d'Austria,

la Repubblica di Finlandia,

il Regno di Svezia,

relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (94/C 241/07)

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi dei trattati sui quali è fondata l'Unione europea,

DECISI, nello spirito di tali trattati, a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, sulle fondamenta già realizzate,

CONSIDERANDO che l'articolo O del trattato sull'Unione europea dà agli Stati europei la possibilità di diventare membri dell'Unione,

CONSIDERANDO che il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno chiesto di diventare membri dell'Unione,

CONSIDERANDO che il Consiglio dell'Unione europea, sentiti il parere della Commissione e il parere conforme del Parlamento europeo, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati sui quali è fondata l'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, Sig. Jean-Luc DEHAENE Primo ministro Sig. Willy CLAES Ministro degli Affari esteri Sig. Ph. de SCHOUTHEETE de TERVARENT Ambasciatore, Rappresentante permanente del Belgio

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, Sig. Poul Nyrup RASMUSSEN Primo ministro Sig. Niels Helveg PETERSEN Ministro degli Affari esteri Sig. Gunnar RIBERHOLDT Ambasciatore, Rappresentante permanente della Danimarca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Sig. Helmut KOHL Cancelliere federale Sig. Klaus KINKEL Ministro federale degli Affari esteri e Vicecancelliere federale Sig. Dietrich von KYAW Ambasciatore, Rappresentante permanente della Germania

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Sig. Andreas PAPANDREOU Primo ministro Sig. Karolos PAPOULIAS Ministro degli Affari esteri Sig. Theodoros PANGALOS Ministro aggiunto per gli Affari esteri

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, Sig. Felipe GONZÁLEZ MÁRQUEZ Presidente del governo Sig. Javier SOLANA MADARIAGA Ministro degli Affari esteri Sig. Carlos WESTENDORP y CABEZA Sottosegretario di Stato alle relazioni con la CEE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Sig. Edouard BALLADUR Primo ministro Sig. Alain JUPPÉ Ministro degli Affari esteri Sig. Alain LAMASSOURE Ministro delegato presso il ministro degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei Sig. Pierre de BOISSIEU Ambasciatore, Rappresentante permanente della Francia

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, Sig. Albert REYNOLDS Primo ministro Sig. Dick SPRING Vice primo ministro e ministro degli Affari esteri Sig. Padraic McKERNAN Ambasciatore, Rappresentante permanente dell'Irlanda

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Sig. Silvio BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei ministri Sig. Antonio MARTINO Ministro degli Affari esteri Sig. Livio CAPUTO Sottosegretario di Stato agli Affari esteri

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, Sig. Jacques SANTER Primo ministro Sig. Jacques F. POOS Vice primo ministro, Ministro degli Affari esteri Sig. Jean-Jacques KASEL Ambasciatore, Rappresentante permanente del Lussemburgo

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, Sig. R. F. M. LUBBERS Primo ministro Sig. P. H. KOOIJMANS Ministro degli Affari esteri Sig. B. R. BOT Ambasciatore, Rappresentante permanente del Regno dei Paesi Bassi

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA, Sig.ra Gro HARLEM BRUNDTLAND Primo ministro Sig. Bjørn TORE GODAL Ministro federale degli Affari esteri Sig.ra Grete KNUDSEN Ministro del Commercio e della marina mercantile Sig. Eivinn BERG Capo della delegazione incaricata dei negoziati

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, Sig. Franz VRANITZKY Cancelliere federale Sig. Alois MOCK Ministro federale degli Affari esteri Sig. Ulrich STACHER Direttore generale Cancelleria federale Sig. Manfred SCHEICH Capo della missione d'Austria presso le Comunità europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, Sig. Aníbal CAVACO SILVA Primo ministro Sig. José DURÃO BARROSO Ministro degli Affari esteri Sig. Vítor MARTINS Sottosegretario di Stato per gli Affari europei

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, Sig. Esko AHO Primo ministro Sig. Pertti SALOLAINEN Ministro del Commercio con l'estero Sig. Heikki HAAVISTO Ministro degli Affari esteri Sig. Veli SUNDBÄCK Sottosegretario di Stato agli Affari esteri

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA, Sig. Carl BILDT Primo ministro Sig.ra Margaretha af UGGLAS Ministro degli Affari esteri Sig. Ulf DINKELSPIEL Ministro degli Affari europei e del Commercio con l'estero Sig. Frank BELFRAGE Segretario di Stato agli Affari europei e al Commercio con l'estero

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Sig. John MAJOR Primo ministro Sig. Douglas HURD Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth Sig. David HEATHCOAT-AMORY Ministro aggiunto per gli Affari esteri e del Commonwealth

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

1. Il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano membri dell'Unione europea e Parti ai trattati sui quali è fondata l'Unione, quali sono stati modificati e completati. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati sui quali è fondata l'Unione sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni della Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Articolo 2

  1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1994.
  2. Il presente Trattato entra in vigore il 1o gennaio 1995, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

Qualora, tuttavia, non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica, il trattato entra in vigore per gli Stati che hanno proceduto al deposito dei loro strumenti. In tal caso il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispendabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 e 176 dell'atto di adesione, dell'allegato I di tale atto e dei protocolli n. 1 e n. 6 ad esso allegati; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può anche dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni del surriferito atto, ivi compresi i relativi allegati e protocolli, che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.

  1. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 142, paragrafo 2 e paragrafo 3, secondo trattino, 145, 148, 149, 150, 151 e 169 dell'atto di adesione e agli articoli 11, paragrafo 6 e 12, paragrafo 2 del protocollo n. 9. Queste misure prendono effetto con riserva e alla data di entrata in vigore del presente trattato.

Articolo 3

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare, in danese, in francese, in finlandese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in norvegese, in olandese, in portoghese, in spagnolo, in svedese e in tedesco, i testi di ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.