L. 27 dicembre 2001, n. 459 - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero: differenze tra le versioni

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1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto».
 
== Art. 22. ==