D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto: differenze tra le versioni

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Art. 25
 
Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende esercenti. E'È ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri veicoli di servizio provvisti di passaggio, durante la corsa del treno, se necessario per il servizio viaggiatori.
 
E' fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari.