L.cost. 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
IPorkBot (discussione | contributi)
m Robot: Automated text replacement (-\[\[Categoria\:Leggi/Leggi costituzionali +[[Categoria:Leggi costituzionali)
IPork (discussione | contributi)
m + cat. diritto
Riga 1:
[[Categoria:Documenti storici]]
[[Categoria:Leggi costituzionali]]
 
{{diritto
|Titolo=L.cost. 22 novembre 1999, n. 1
Line 48 ⟶ 45:
<ol type="a"><li>entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;</li>
<li>nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.</li></ol></ol>
 
 
[[Categoria:Diritto-D|Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni]]
[[Categoria:Documenti storici|Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni]]
[[Categoria:Leggi costituzionali|Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni]]