Leggi ed usi della guerra terrestre - Convenzione (II), L'Aja, 29 luglio 1899: differenze tra le versioni

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i quali, dopo aver depositato i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue.
 
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====ART. 1====
}}ART. 1|TitoloSezione=
}}
Le Alte Parti contraenti impartiranno alle proprie forze armate di terra istruzioni che saranno conformi al regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, annesso alla presente Convenzione.
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====ART. 2====
}}ART. 2|TitoloSezione=
}}
Le disposizioni contenute nel regolamento indicato nell'art. 1 sono obbligatorie solo fra le Potenze contraenti in caso di guerra tra due o più di loro. Le disposizioni cesseranno di essere obbligatorie dal momento in cui, in una guerra tra Potenze contraenti, una Potenza non contraente si unisse ad uno dei belligeranti.
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====ART. 3====
}}ART. 3|TitoloSezione=
}}
La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Le ratifiche saranno depositate all'Aja. Sarà redatto un processo verbale del deposito di ciascuna ratifica, di cui una copia, certificata conforme, sarà inviata per via diplomatica a tutte le Potenze
contraenti.
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====ART. 4====
}}ART. 4|TitoloSezione=
}}
Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad aderire alla presente Convenzione. Al tal fine esse dovranno far conoscere la loro adesione alle Potenze contraenti, per mezzo di una notifica scritta, indirizzata al Governo dei Paesi Bassi e comunicata da quest'ultimo a tutte le altre Potenze contraenti.
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====ART. 5====
}}ART. 5|TitoloSezione=
}}
Qualora una delle Alte Parti contraenti volesse denunciare la presente Convenzione, tale denuncia produrrebbe i suoi effetti solo un anno dopo la notifica fatta per iscritto ai governi dei Paesi Bassi e comunicata immediatamente da quest'ultimo a tutte le altre Potenze contraenti. Tale denuncia produrrà i suoi effetti solo nei confronti della Potenza che l'avrà notificata.