Autorità garante della concorrenza - Provvedimento 13415 del 22 luglio 2004 - Parmalat-Eurolat: differenze tra le versioni

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5. Conseguentemente, il 29 dicembre 2000 Parmalat informava l’Autorità dell’avvenuta cessione di Newlat al Sig. Caiola.
Il 16 gennaio 2001 Nulait Ltd (di seguito Nulait), società di diritto britannico (British Virgin Islands) controllata da Louis Caiola, comunicava formalmente l’acquisizione del controllo di Newlat da Parmalat. Con provvedimento n. 9222 del 15 febbraio 2001 (Rif. C4430), l’Autorità deliberava di non avviare l’istruttoria.
 
6. In seguito, in data 11 gennaio 2002, ECM Euro Italia Acquisition Corporation22 [Nel febbraio 2002 ECM Euro Italia Acquisition Corporation cambiava la propria denominazione sociale in LatItalia Group Corporation.] (di seguito ECM), società dello Stato del Connecticut, interamente controllata da una persona fisica di cittadinanza americana, Anthony F. Buffa, comunicava l’acquisizione del 100% del capitale di Nulait e, quindi di Newlat, per circa [omissis]. Con provvedimento n. 10388 del 31 gennaio 2002 (Rif. C5039), l’Autorità deliberava di non avviare l’istruttoria.
 
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14. Sulla base delle evidenze documentali fornite da Parmalat risulta che, indipendentemente dalla formale acquisizione del controllo di Newlat da parte di Nulait e a seguire di ECM e BHC, Parmalat, successivamente alla delibera dell’Autorità, ha mantenuto di fatto la titolarità del controllo di Newlat, attraverso società riconducibili al gruppo.
 
15. Ciò emerge in primo luogo dalla sopra citata lettera del 29 marzo 2004, nella quale la stessa Parmalat afferma di detenere, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, la titolarità delle azioni di Newlat.</br>
 
16. Tale affermazione risulta comprovata dal mancato pagamento di Newlat da parte di Nulait, [omissis]. </br>
 
17. In tale contesto, assume particolare rilievo il fatto che il dott. [omissis], ex dirigente Parmalat, sia stato Direttore Generale di Newlat continuativamente dal 10 gennaio 2001, data antecedente alla cessione di Newlat a Nulait, ad oggi. Ne deriva, quindi, che la nomina di [omissis] da parte di Parmalat, all’epoca in cui Newlat era ancora di proprietà e sotto il controllo della stessa Parmalat, abbia di fatto consentito una gestione della società sotto l’egida del gruppo Parmalat. Al riguardo, si osserva come la stessa Parmalat si sia dichiarata non convinta delle dichiarazioni del dott. [omissis] relative alla piena autonomia gestionale di Newlat da Parmalat.</br>
Successivamente alla cessione di Newlat a Nulait, il permanere di Newlat nell’area di controllo di Parmalat appare confermato anche dalla presenza nel Consiglio di Amministrazione di Newlat di persone che ricoprivano ruoli di rilievo in Findairy Corporation e in Bonlat Financing Corporation. Tale presenza permane anche successivamente alla cessione di Newlat ad ECM, per tutta la durata del controllo di ECM fino alla cessione di Newlat a BHC. </br>
 
18. Il permanere di Newlat nel “portafoglio Parmalat” appare altresì confermato dall’esistenza di accordi di co-packing, siglati successivamente alla delibera dell’Autorità del 1999 e tuttora in vigore, che, sulla base degli impegni assunti da Parmalat, avrebbero dovuto essere interrotti entro un anno dall’avvenuto trasferimento della proprietà di Newlat. La sussistenza di tali accordi concorre quindi a dimostrare come Newlat di fatto non sia mai stata ceduta da Parmalat, indipendentemente dai formali trasferimenti della titolarità delle azioni sopra descritti.