Autorità garante della concorrenza - provvedimento 2341: differenze tra le versioni

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In particolare, un'associazione di imprese può, in chiave di consulenza tecnica alle associate, indicare lo schema del contratto, ma non deve fissare le condizioni che possano avere un rilievo economico nei confronti della clientela. Tali condizioni, infatti, vanno pattuite dalle singole imprese nei rapporti con la clientela, proprio per salvaguardare la possibilità per il consumatore di operare una scelta fra le stesse imprese sulla base dell'assetto economico complessivo definito dal contratto. Ciò possiede specifico rilievo nei casi in cui le caratteristiche del prodotto offerto sono essenzialmente definite dalle condizioni contrattuali, così come succede nella fornitura di servizi finanziari.</br>
Le regole della concorrenza risultano dunque rispettate quando i contratti uniformi si astengono dal fissare condizioni economiche sia mediante clausole relative ai prezzi, sia attraverso clausole che, pur disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch'esse incidenza economica, talvolta meno immediatamente percepibile, ma comunque rilevante per i profili di concorrenza.</br>
Le "Norme Bancarie Uniformi" oggetto dell'istruttoria non si limitano a delineare gli elementi astratti dei tipi contrattuali ai quali si riferiscono, ma fissano nel dettaglio condizioni economiche in termini di oneri a carico delle parti al verificarsi delle possibili vicende del rapporto contrattuale, suscettibili di limitare la possibilità che la diversificazione del contenuto negoziale valga come strumento di concorrenza fra le imprese.</br>
Le "Norme Bancarie Uniformi" oggetto di valutazione rendono il comportamento delle imprese uniforme, ad esempio, in materia di esoneri di responsabilità a favore della banca, di regolazione della compensazione volontaria a favore della banca, di termini temporali, di fissazione di termini o modalità per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge o dal contratto, di previsione del rinnovo negoziale tacito alla scadenza. Tutte queste condizioni contrattuali definiscono in sostanza le caratteristiche economiche dei servizi offerti; pertanto la loro fissazione uniforme limita in maniera determinante la concorrenza fra le diverse imprese nei relativi mercati.</br>
A titolo meramente indicativo si possono riportare le seguenti clausole, contenute nelle "Norme Bancarie Uniformi" in oggetto:</br>
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- esclusione degli interessi di diritto (articolo 1282 c.c.) alla scadenza del depositoCfr. articolo 6, certificati di deposito a breve termine.;
- modifica (in senso sfavorevole al cliente) della disciplina vincolante stabilita dal codice civileComb. disp. artt. 1850 e 2797 c.c.: articolo 14, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da merce e/o documenti rappresentativi di merce; articolo 13, anticipazione bancaria su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi di merce; articolo 11 anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; articolo 13, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; artt. 1949 e 1950 c.c.: art 10, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; articolo 11, fideiussioni a garanzia di apertura di credito per importo determinato; articolo 9, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari; articolo 9, fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi; articolo 4, comma 2, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; articolo 5, comma 2, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari; articolo 1945 c.c.: articolo 8, comma 1, fideiussioni a garanzia apertura di credito per importo determinato; articolo 7, comma 1, fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie; art, 7, comma 1, fideiussioni a garanzia dello sconto o della negoziazione di effetti cambiari; articolo 7, comma 1, fideiussioni a garanzia di operazioni varie comportanti rischi; articolo 2797 c.c.: articolo 6, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; articolo 7, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari.;</br>
- esclusione del diritto del terzo garante di ottenere informazioni sui rapporti fra banca e beneficiario dell'anticipazioneCfr. articolo 16, comma 4, anticipazione bancaria garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; articolo 18, comma 4, anticipazione bancaria in conto corrente garantita da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo; articolo 8, coma 3, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di operazioni comportanti rischi; articolo 9, comma 3, costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari; articolo 6, comma 2, costituzione in pegno del saldo di conto corrente o di deposito nominativo; articolo 6, comma 2, costituzione in pegno di crediti verso terzi..</br>
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, poiché le "Norme Bancarie Uniformi" costituiscono decisioni di associazione di imprese e poiché fissano condizioni contrattuali, aventi incidenza economica, rilevanti per i profili di concorrenza, esse rientrano nella fattispecie vietata dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.</br>
Va in particolare rilevato che le "Norme Bancarie Uniformi" in oggetto comportano una restrizione consistente del gioco della concorrenza, sia in considerazione della posizione occupata dalle imprese aderenti all'ABI nei mercati interessati, sia in considerazione della natura dei contratti da esse regolati. In merito alla natura dei contratti regolati dalle "Norme Bancarie Uniformi", va infatti osservato che i contratti relativi alla prestazione di servizi, ed in particolare di servizi bancari e finanziari, rivestono un ruolo essenziale nella definizione del prodotto che viene offerto, in quanto esso viene qualificato nelle sue caratteristiche proprio dal contenuto delle clausole contrattuali. Pertanto, la predeterminazione delle condizioni contrattuali a mezzo di un accordo comporta necessariamente la uniformazione del prodotto offerto sul mercato, precludendo alle imprese aderenti la possibilità di farsi concorrenza sul piano della differenziazione dell'offerta.</br>
Alla stessa conclusione si perviene anche trascurando la natura vincolante delle "Norme Bancarie Uniformi"; va ricordato infatti che le raccomandazioni di un'associazione di imprese prive di effetto vincolante non esulano dalla sfera di applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza se l'accettazione delle raccomandazioni stesse da parte delle imprese destinatarie influisce in modo rilevante sul gioco della concorrenza nel mercato di riferimento (cfr. Corte di Giustizia, sentenza "IAZ" dell'8 novembre 1983). Pertanto, anche nella ipotesi di una non vincolatività delle "Norme Bancarie Uniformi", la riconducibilità delle stesse alla fattispecie vietata potrebbe essere esclusa solo ove fosse possibile verificare l'esistenza di una effettiva concorrenza fra le imprese stesse su tutte le caratteristiche di diversificazione del prodotto. Invece i contratti-tipo sono "applicati dalla totalità delle banche e comunque da una loro porzione significativa, nei rapporti con la clientela" (cfr. Trib. Genova, 11 febbraio 92, GUCE C/113 dell'1 maggio 1992), con una "accertata similitudine di comportamento tra tutte le banche" (cfr. ordin. Trib. Alessandria, 28 marzo 1992, GUCE C/189 del 28 luglio 1992), astenendosi da una effettiva significativa concorrenza anche rispetto ad elementi di prezzo (cfr. Cass. 30 maggio 1989, n. 2644).</br>
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5. La richiesta di autorizzazione in deroga (articolo 4 legge n. 287/90)
 
In data 14 aprile 1994, l'ABI, in subordine alla propria domanda di attestazione di non lesività della concorrenza delle "Norme Bancarie Uniformi" oggetto del presente parere, ha avanzato alla Banca d'Italia richiesta di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90.</br>
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 287/90, l'eventuale autorizzazione dei contratti-tipo individuati nelle circolari dell'ABI va valutata alla luce dei seguenti elementi:
a) attitudine degli stessi a migliorare le condizioni di offerta con un sostanziale beneficio per i consumatori;</br>
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A. Per le "Norme Bancarie Uniformi" relative ad operazioni di interest rate swap, di domestic currency swap, di forward rate agreement e di currency options tra aziende di credito e/o società finanziarie, la uniformità di una certa parte del contenuto contrattuale assume un particolare rilievo dal punto di vista della efficienza del mercato. Per tali "Norme Bancarie Uniformi" sussistono le condizioni sopra richiamate.</br>
Per quanto riguarda le condizioni a) e b), infatti, per le "Norme Bancarie Uniformi" in esame assume particolare importanza la semplificazione della contrattazione fra le parti e la velocizzazione delle transazioni, che sono permesse dalla standardizzazione delle clausole contrattuali. I contratti di cui sopra intervengono infatti sempre fra imprese, per le quali la possibilità di transazioni rapide e di contenuto certo assume una particolare rilevanza; da questo punto di vista si può ritenere che la standardizzazione del prodotto scambiato sul mercato comporti un miglioramento delle condizioni di offerta.</br>
Per quanto riguarda la condizione c) di cui sopra, va osservato che le aziende aderenti all'ABI coprono una parte sostanziale dell'attività che si svolge sui mercati dei prodotti finanziari interessati dalle "Norme Bancarie Uniformi" in argomento. I contratti-tipo in oggetto non sono comunque atti a ridurre la concorrenza in modo tale da comportarne la eliminazione, poiché nei mercati interessati, nei quali gli operatori intervengono alternativamente in posizione di offerta o di domanda in operazioni caratterizzate da elevati volumi unitari medi, la concorrenza si sviluppa sulle variabili di tasso di interesse e di cambio ed è rilevante l'influenza delle condizioni praticate sui mercati internazionali.</br>
Riguardo al periodo di tempo per il quale pare possibile concedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90 di tali ultime "Norme Bancarie Uniformi", si ritiene di suggerire una durata quinquennale, in considerazione della rapidità del processo di innovazione che connota i mercati sui quali le stesse vengono applicate.