Autorità garante della concorrenza - provvedimento 2341: differenze tra le versioni

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L'Autorità ha già espresso il proprio parere in data 15 luglio 1994 in merito ad alcuni degli accordi oggetto del provvedimento di avvio dell'istruttoria nei confronti dell'ABI. Con la richiesta di parere in esame è stato richiesto all'Autorità di esprimersi in merito ad altre ipotesi di infrazione delineate nell'atto di avvio del procedimento, relative alle cosiddette "Norme Bancarie Uniformi".
La Banca d'Italia ha proseguito inoltre l'attività istruttoria relativa alle "Norme Bancarie Uniformi" ed all'Accordo Interbancario inerenti al servizio Bancomat, che formeranno oggetto di un ulteriore provvedimento. Su tali ultime fattispecie l'Autorità ha pertanto espresso il proprio parere nella sua adunanza odierna con separato provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90.
L'Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90, sugli accordi che riguardano la formulazione di "Norme Bancarie Uniformi" in merito ad una serie di tipi contrattuali, comunicati regolarmente alle imprese associate a mezzo delle circolari dell'associazione, a partire dagli anni cinquanta; essi vengono di seguito identificati secondo il numero del fascicolo di presentazione della relativa documentazione: </br>
 
I. Conti correnti di corrispondenza e servizi connessi </br>
I.1 Conti correnti di corrispondenza e servizi connessi; </br>
I.4 Servizio "Incassi speciali";</br>
I.5 Servizio elettronico incassi di ricevute bancarie (RiBa); </br>
I.6 Servizio garanzia assegni e/o eurocheque; </br>
I.8 Servizio di cassa continua; </br>
 
II. Depositi fruttiferi </br>
II.1 Depositi in conto corrente; </br>
II.2 "Depositi fruttiferi" (libretti di risparmio); </br>
II.3 Certificati di deposito a breve termine; </br>
 
III. Deposito di titoli e valori e cassette di sicurezza </br>
III.1 Depositi di titoli a custodia ed amministrazione e di titoli e valori a semplice custodia; </br>
III.2 Attività di cui alla legge n. 1/1991; </br>
III.3 Depositi a custodia chiusi; </br>
III.4 Servizio delle cassette di sicurezza; </br>
 
IV. Finanziamenti</br>
IV.1 Apertura di credito utilizzabile in conto corrente;v
IV.2 Aperture di credito e anticipazioni bancarie su pegno di merce e/o su documenti </br>rappresentativi di merce;</br>
IV.3 Aperture di credito e anticipazioni bancarie garantite da titoli costituiti in pegno dallo stesso cliente o da un terzo;</br>
IV.5 Apertura di credito utilizzabile in conto corrente agrario; </br>
IV.6 Contratto di finanziamento artigiano;</br>
 
V. Garanzie </br>
V.1 Fideiussioni;</br>
V.2 Costituzione in pegno di titoli e valori a garanzia: a) di operazioni comportanti rischi; </br>b) di crediti derivanti da sconto o negoziazione di effetti cambiari;</br>
V.3 Pegno su saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo; pegno di credito; </br>cessione di crediti; mandato irrevocabile all'incasso di crediti;
 
VI. Contratti su nuovi strumenti finanziari</br>
VI.1 Operazioni di interest rate swap e di domestic currency swap tra aziende di credito e/o società finanziarie;
VI.2 Operazioni di forward rate agreement e di currency options tra aziende di credito e/o società finanziarie.