Autorità garante della concorrenza - Provvedimento 13415 del 22 luglio 2004 - Parmalat-Eurolat: differenze tra le versioni

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CONSIDERATO quanto segue:
1. Con provvedimento n. 7424 del 27 luglio 1999 (Rif. C3460B) l’Autorità ha deliberato di autorizzare l’operazione di concentrazione tra Parmalat S.p.A. (di seguito Parmalat) e Eurolat S.p.A. (di seguito Eurolat), prescrivendo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, che Parmalat adempisse - entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento, avvenuta in data 11 agosto 1999 - gli impegni assunti con la comunicazione del 22 luglio 1999. </br>
2. Gli impegni assunti da Parmalat riguardavano:</br>
- la dismissione di marchi e stabilimenti produttivi: in particolare, Parmalat si impegnava a cedere sei marchi di latte (Giglio, Polenghi, Matese, Torre in Pietra, Calabria Latte e Sole) e quattro stabilimenti produttivi (localizzati nelle province di Reggio Emilia, Frosinone, Salerno e Lecce). Parmalat si impegnava, inoltre, a ritirare dalla regione Lazio, dopo quattro mesi dalla delibera dell’Autorità, il proprio marchio Parmalat relativamente al latte fresco e a non utilizzarlo per un periodo di tre anni;</br>
- le caratteristiche dell’acquirente: gli impegni presentati prevedevano che l’acquirente, la cui identità avrebbe dovuto in ogni caso essere sottoposta preventivamente all’Autorità, fosse “dotato di risorse finanziarie e gestionali che lo rend[essero] un credibile concorrente effettivo”. Si prevedeva, inoltre, che l’eventuale acquirente non dovesse realizzare a livello nazionale un fatturato, nei mercati del latte UHT e del latte fresco, complessivamente pari a 200 miliardi di lire;</br>
- i rapporti commerciali tra Parmalat e l’acquirente: al fine di garantire che l’acquirente potesse operare in maniera indipendente sul mercato, era stabilito che i rapporti commerciali tra questi e Parmalat avessero una durata limitata nel tempo. In particolare, era previsto che:
- Parmalat potesse produrre per conto dell’acquirente per un periodo di tempo sufficiente a consentire a quest’ultimo di adeguare la propria capacità produttiva alla valenza dei marchi oggetti di dismissione;</br>
- le aziende oggetto di dismissione potessero svolgere, a condizioni di mercato, attività produttive a beneficio di Parmalat, per un periodo massimo di 12 mesi dall’avvenuto trasferimento della proprietà.
 
3. L’Autorità, infatti, aveva ritenuto che, in assenza degli impegni sopra descritti, l'operazione fosse idonea a produrre un rafforzamento complessivo del nuovo operatore su base nazionale nei diversi mercati interessati (latte UHT, latte fresco, panna UHT, panna fresca, besciamella, yogurt e burro).</br>
In particolare, in ragione della notevole complementarietà esistente tra Parmalat e Eurolat nella localizzazione degli impianti produttivi e nel tipo di specializzazione produttiva principale (UHT nel caso di Parmalat e fresco nel caso di Eurolat), l'operazione avrebbe consentito il rafforzamento della posizione dominante già detenuta da Parmalat nel mercato del latte UHT e avrebbe favorito la creazione di una posizione dominante in diversi mercati locali del latte fresco.
 
LE AZIONI DI PARMALAT PER OTTEMPERARE AL PROVVEDIMENTO DEL 27 LUGLIO 1999
 
4. In data 20 aprile e 21 giugno 2000, sono pervenute le prime relazioni quadrimestrali relative all’attuazione degli impegni assunti da Parmalat nei confronti dell’Autorità. In particolare, si dava notizia della costituzione della società Newlat S.r.l. (di seguito Newlat), alla quale venivano conferite le attività oggetto di dismissione. </br>
Successivamente, con lettere del 17 e 29 agosto 2000, Parmalat ha informato l’Autorità di aver sottoscritto, in data 10 agosto 2000, l’accordo per la dismissione delle attività oggetto di deconcentrazione, in tal modo adempiendo le prescrizioni imposte con il più volte citato provvedimento del 27 luglio 1999. L’acquirente dell’intero pacchetto da dismettersi, rappresentato dalle attività conferite alla Newlat, era il Signor Louis Caiola, cittadino statunitense in possesso di partecipazioni in industrie alimentari. L’acquirente si impegnava ad acquistare l’intero capitale di Newlat per un prezzo concordato di circa [omissis]11 [Nella presente versione alcuni dati sono stati omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.].
 
5. Conseguentemente, il 29 dicembre 2000 Parmalat informava l’Autorità dell’avvenuta cessione di Newlat al Sig. Caiola.
Il 16 gennaio 2001 Nulait Ltd (di seguito Nulait), società di diritto britannico (British Virgin Islands) controllata da Louis Caiola, comunicava formalmente l’acquisizione del controllo di Newlat da Parmalat. Con provvedimento n. 9222 del 15 febbraio 2001 (Rif. C4430), l’Autorità deliberava di non avviare l’istruttoria.
6. In seguito, in data 11 gennaio 2002, ECM Euro Italia Acquisition Corporation22 [Nel febbraio 2002 ECM Euro Italia Acquisition Corporation cambiava la propria denominazione sociale in LatItalia Group Corporation.] (di seguito ECM), società dello Stato del Connecticut, interamente controllata da una persona fisica di cittadinanza americana, Anthony F. Buffa, comunicava l’acquisizione del 100% del capitale di Nulait e, quindi di Newlat, per circa [omissis]. Con provvedimento n. 10388 del 31 gennaio 2002 (Rif. C5039), l’Autorità deliberava di non avviare l’istruttoria.
 
7. Infine, l’11 giugno 2003 Boston Holdings Corporation, società di diritto dello Stato del Delaware controllata da una persona fisica, Steven A. White, comunicava l’acquisizione da ECM (ora LatItalia Group Corporation) dell’intero capitale sociale di Newlat, per circa [omissis]. Il 10 luglio 2003, con provvedimento n. 12189 (Rif. C5918), l’Autorità disponeva il non avvio dell’istruttoria in relazione all’acquisizione di Newlat da parte di Boston Holdings Corporation.
 
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I LEGAMI PERSONALI
 
12. Dalle informazioni fornite emergono, inoltre, una serie di legami personali idonei a correlare tra di loro le società Newlat e Parmalat. </br>
In particolare, risulta che l’attuale Direttore Generale di Newlat [omissis], in carica dal 10 gennaio 2001, sia “un ex dirigente Parmalat, che prima di ricoprire il ruolo di Direttore Generale della Newlat svolgeva importanti mansioni dirigenziali per Parmalat”.
Emerge altresì che, dal 10 gennaio 2002 al 29 agosto 2003, abbiano ricoperto la carica di consiglieri di Newlat, all’epoca sotto controllo di ECM prima e di BHC dopo, i signori [omissis] e [omissis], i quali erano rispettivamente amministratore di Findairy Corporation e Director di Bonlat Financing Corporation. </br>
Parimenti emerge come BHC - oltre ai legami di affinità esistenti tra Steven White, che ne detiene il controllo, e l’avv. Zini, legale di Parmalat44 [Si osserva come da notizie di stampa, riportate da più fonti che richiamano stralci dei verbali delle deposizioni rilasciate alla magistratura da Callisto Tanzi, risulti che Steven White sia legato, in qualità di cognato, da rapporti di affinità con l’avv. Zini, legale di Parmalat.]- abbia attualmente la propria sede presso lo studio di quest’ultimo a New York.
Risulta, infine, che il numero telefonico di Findairy Corporation sia, ad oggi, il medesimo di quello dello studio dell’avv. Zini.
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13. Rileva, infine, la notizia relativa all’esistenza di rapporti di fornitura tra le società Parmalat e Newlat, stipulati successivamente al settembre 2000 e ancora in corso.
In particolare, la lettera del 4 giugno u.s. evidenzia l’esistenza di accordi di co-packing ancora in vigore, relativi a prodotti fabbricati da Newlat per conto di diverse società del gruppo Parmalat. I contratti stipulati con Parmalat, che normalmente hanno durata annuale con possibile rinnovo, rappresentano ad oggi, secondo quanto dichiarato da Parmalat stessa, circa il [omissis]% del fatturato realizzato da Newlat. </br>
Risultano, inoltre, accordi di co-packing, sempre in vigore alla data attuale, relativi a prodotti fabbricati da diverse società del gruppo Parmalat per conto di Newlat.
 
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14. Sulla base delle evidenze documentali fornite da Parmalat risulta che, indipendentemente dalla formale acquisizione del controllo di Newlat da parte di Nulait e a seguire di ECM e BHC, Parmalat, successivamente alla delibera dell’Autorità, ha mantenuto di fatto la titolarità del controllo di Newlat, attraverso società riconducibili al gruppo.
15. Ciò emerge in primo luogo dalla sopra citata lettera del 29 marzo 2004, nella quale la stessa Parmalat afferma di detenere, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, la titolarità delle azioni di Newlat.</br>
16. Tale affermazione risulta comprovata dal mancato pagamento di Newlat da parte di Nulait, [omissis]. </br>
17. In tale contesto, assume particolare rilievo il fatto che il dott. [omissis], ex dirigente Parmalat, sia stato Direttore Generale di Newlat continuativamente dal 10 gennaio 2001, data antecedente alla cessione di Newlat a Nulait, ad oggi. Ne deriva, quindi, che la nomina di [omissis] da parte di Parmalat, all’epoca in cui Newlat era ancora di proprietà e sotto il controllo della stessa Parmalat, abbia di fatto consentito una gestione della società sotto l’egida del gruppo Parmalat. Al riguardo, si osserva come la stessa Parmalat si sia dichiarata non convinta delle dichiarazioni del dott. [omissis] relative alla piena autonomia gestionale di Newlat da Parmalat.</br>
Successivamente alla cessione di Newlat a Nulait, il permanere di Newlat nell’area di controllo di Parmalat appare confermato anche dalla presenza nel Consiglio di Amministrazione di Newlat di persone che ricoprivano ruoli di rilievo in Findairy Corporation e in Bonlat Financing Corporation. Tale presenza permane anche successivamente alla cessione di Newlat ad ECM, per tutta la durata del controllo di ECM fino alla cessione di Newlat a BHC. </br>
18. Il permanere di Newlat nel “portafoglio Parmalat” appare altresì confermato dall’esistenza di accordi di co-packing, siglati successivamente alla delibera dell’Autorità del 1999 e tuttora in vigore, che, sulla base degli impegni assunti da Parmalat, avrebbero dovuto essere interrotti entro un anno dall’avvenuto trasferimento della proprietà di Newlat. La sussistenza di tali accordi concorre quindi a dimostrare come Newlat di fatto non sia mai stata ceduta da Parmalat, indipendentemente dai formali trasferimenti della titolarità delle azioni sopra descritti.
 
19. Sulla base di quanto precede si ritiene, quindi, che il continuo coinvolgimento, diretto o indiretto, del gruppo Parmalat in tutte le vicende relative alle successive cessioni della società Newlat costituisca una violazione delle condizioni cui l’Autorità aveva subordinato l’autorizzazione dell’operazione di concentrazione, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 287/90. </br>
Il mancato rispetto di tali condizioni configura un’inottemperanza della società Parmalat S.p.A. al provvedimento dell’Autorità del 27 luglio 1999, n. 7424, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90.
 
20. Ricorrono, pertanto, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90, volto alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
 
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DELIBERA
 
a) di contestare alla società Parmalat S.p.A. la violazione di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità del 27 luglio 1999, n. 7424;</br>
b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Giardina;</br>
c) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione “B” dell'Autorità dai legali rappresentanti della società Parmalat S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;</br>
d) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti nonché chiedere di essere sentiti;
e) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.</br>
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.