Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo II: differenze tra le versioni

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48. Qualunque atto dello stato civile degl’Italiani, formato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto, secondo le leggi italiane, dagli agenti diplomatici, o dai commissarj delle relazioni commerciali del Regno.
 
49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già incrittoinscritto, essa verrà fatta, a richiesta delle parti interessate, dall’ufficiale dello stato civile, nei registri correnti, o in quelli che saranno stati depositati negli archivj del comune, e dal cancelliere del tribunale di prima istanza, sui registri depositati nella cancelleria; pel qual effetto l’ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al Regio Procuratore presso il tribunale predetto, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme ne’ due registri.
 
50. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de’ mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere le cento lire.