Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo II: differenze tra le versioni
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48. Qualunque atto dello stato civile degl’Italiani, formato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto, secondo le leggi italiane, dagli agenti diplomatici, o dai commissarj delle relazioni commerciali del Regno.
49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già
50. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de’ mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere le cento lire.
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