Codice civile/Libro I/Titolo VII: differenze tra le versioni

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{{Qualità|avz=75%|data=25 gennaio 2009|arg=Da definire}}{{Codice Civile-Libro1}}
= Titolo VII: Della filiazione [231-290]=
 
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===== Art. 258 Effetti del riconoscimento =====
Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge (87, 433, 467, 569, 570, 737).<br />
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.<br />
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lireL. 20.000 (euro ventimila10,33) a lireL. ottantamila160.000 (euro 82,63). Le indicazioni stesse devono essere cancellate (262, 317-bis).
 
===== Art. 259-260 (abrogati) =====
 
===== Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento =====
Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi (147 e seguenti).
 
===== Art. 262 Cognome del figlio =====
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.<br />
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (258, 169).<br />
Nel caso di minore età del figlio, il giudice (38) decide circa l'assunzione del cognome del padre (6).
 
===== Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità =====
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.<br />
L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).<br />
L'azione è imprescrittibile.
 
===== Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto =====
Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età (2) o lo stato d'interdizione per infermità di mente (414), impugnare il riconoscimento.<br />
Tuttavia il giudice (38 att.), con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale (715).
 
===== Art. 265 Impugnazione per violenza =====
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza (1434 e seguenti) dall'autore del riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza è cessata.<br />
Se l'autore del riconoscimento è minore (2), l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore (267, 2964).
 
===== Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale =====
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione (429), dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (267).
 
===== Art. 267 Trasmissibilità dell'azione =====
Nei casi indicati dagli artt.articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
 
===== Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio =====
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===== Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità =====
La paternità (123 att.) e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate (38 att.) nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (250).<br />
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.<br />
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.<br />
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.
 
===== Art. 270 Legittimazione attiva e termine =====
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.<br />
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due anni dalla morte.<br />
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
 
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===== Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto =====
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore (357). Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.<br />
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.<br />
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore (424) previa autorizzazione del giudice (374).
 
===== Art. 274 Ammissibilità dell'azione =====
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.<br />
Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.<br />
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.<br />
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.
 
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===== Art. 276 Legittimazione passiva =====
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).<br />
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
 
===== Art. 277 Effetti della sentenza =====
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (258 e seguenti).<br />
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
 
===== Art. 278 Indagini sulla paternità o maternità =====
Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato (253).<br />
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e seguenti).
 
===== Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e l'educazione =====
In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, I'istruzione e l'educazione (147, 580, 594; 34 att.). Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti (433 e seguenti).<br />
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274 (51 att.).
L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà (251).
 
=== Sezione II: Della legittimazione dei figli naturali [280-290]===
 
===== Art. 280 Legittimazione =====
La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo (231 e seguenti, 567; 35 att.).<br />
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.
 
===== Art. 281 Divieto di legittimazione =====
Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (251, 252, 253).
 
===== Art. 282 Legittimazione dei figli premorti =====
La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti (255).
 
===== Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio =====
I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio (250 e seguenti9.
 
===== Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice =====
La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice (250, 289; 35 att.) soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: <br />
1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art. 250; <br />
2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio; <br />
3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato; <br />
4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto. <br />
 
La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni.
 
===== Art. 285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori =====
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento (258 e seguenti) o in un atto pubblico (2699) la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell'articolo precedente (289).<br />
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro il quarto grado.
 
===== Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente =====
La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare (254; att. 124).
 
===== Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio =====
Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura (111), quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio (281, 289) la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante (125 att.).<br />
Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli (43; 35 att.).
 
===== Art. 288 Procedura =====
La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.<br />
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione.<br />
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.<br />
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio.
 
===== Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione =====
La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.<br />
Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.
 
===== Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice =====
La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.<br />
Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data 283 e seguenti).