Codice civile/Libro I/Titolo V: differenze tra le versioni

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== Titolo V: Della parentela e dell'affinità [74-78]==
 
===== Art. 74 Parentela =====
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77).
 
===== Art. 75 Linee della parentela =====
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===== Art. 76 Computo dei gradi =====
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.<br/>
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
 
===== Art. 77 Limite della parentela =====
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (74, 87).
 
===== Art. 78 Affinità =====
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.<br/>
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.<br/>
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo (117 e seguenti), salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4 (433).