D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - Disciplina degli esami di Stato di talune professioni: differenze tra le versioni

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D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 –Disciplina degli esami di Stato di talune professioni
 
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(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)
 
'''Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti'''
 
'''IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA'''</br>
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; </br>
VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; </br>
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Art. 13
 
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova)</br>
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</br>
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:</br>
1)Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;</br>
2)Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;</br>
b) per l'iscrizione al settore zoonomo:</br>
1) Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;</br>
c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:</br>
1) Classe 1 - Biotecnologie.</br>
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:</br>
a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;</br>
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;</br>
c) una prova pratica articolata:</br>
1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;</br>
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;</br>
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;
4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;</br>
d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre:</br>
1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;</br>
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea; </br>
3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea;</br>
4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale , della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.</br>
 
Art. 14</br>
(Norme finali e transitorie)</br>
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.</br>
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
32. Coloro i quali conseguonosono lin possesso dell'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima dellaalla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.</br>
23. Coloro i quali sonoconseguono in possesso delll'abilitazione professionale allaall'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.</br>
 
==CAPO III==
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b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1)Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;</br>
c)per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":</br>
1)Classe 3/S - Architettura del paesaggio;</br>
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":</br>
1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;</br>
2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:</br>
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1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;</br>
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;</br>
4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;</br>
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
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4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.</br>
 
Art. 19</br>
(Norme finali e transitorie)</br>
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".</br>
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PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE</br>
 
Art. 20</br>
(Sezioni e titoli professionali)</br>
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.</br>
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.</br>
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.</br>
4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione degli assistenti sociali specialisti" e "Sezione degli assistenti sociali".</br>
 
Art. 21</br>
(Attività professionali)</br>
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:</br>
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
ba) pianificazione, organizzazioneelaborazione e gestionedirezione di managerialeprogrammi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;</br>
cb) direzionepianificazione, diorganizzazione servizi che gestisconoe interventigestione complessimanageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;</br>
dc) analisidirezione edi valutazioneservizi dellache qualità degligestiscono interventi neicomplessi servizinel ecampo nelledelle politiche dele serviziodei servizi socialesociali;</br>
d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;</br>
e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;</br>
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;</br>
g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.</br>
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:</br>
a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;</br>
b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;</br>
c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;</br>
d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;</br>
e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.</br>
 
Art. 22</br>
(Esame di stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)</br>
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.</br>
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:</br>
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;
ba) una secondaprima prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisiteoria valutativa di une casometodi di programmazionepianificazione, organizzazione e gestione didei servizi sociali; discussionemetodologie di ricerca nei servizi e formulazionenelle dipolitiche pianisociali; ometodologie programmidi peranalisi ilvalutativa raggiungimentoe di obiettivisupervisione strategicidi definitiservizi e di dallapolitiche commissionedell'assistenza esaminatricesociale;</br>
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;</br>
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.</br>
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
 
Art. 23</br>
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)</br>
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella Classe 6- Scienze del servizio sociale.</br>
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:</br>
a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
ba) una secondaprima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principiaspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di politicaservizio sociale; principi, efondamenti, metodi, ditecniche organizzazioneprofessionali del servizio sociale, del rilevamento e offertatrattamento di servizisituazioni socialidi disagio sociale;</br>
cb) una seconda prova orale,scritta sullenelle seguenti materie o argomenti: legislazioneprincipi edi deontologiapolitica professionalesociale; discussioneprincipi dell'elaboratoe scritto;metodi esamedi criticoorganizzazione dell'attività svoltae duranteofferta ildi tirocinioservizi professionalesociali;</br>
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;</br>
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).
 
Art. 24
(Norme finali e transitorie)</br>
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.</br>
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.</br>
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.
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Art. 27</br>
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)</br>
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</br>
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:</br>
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Art. 28</br>
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)</br>
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</br>
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.</br>
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:</br>
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie; </br>
b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria; </br>
c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;</br>
d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.
 
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(Norme finali e transitorie)</br>
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.</br>
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.</br>
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.</br>
 
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Art. 30
 
(Sezioni e titoli professionali)</br>
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.</br>
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.</br>
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.</br>
4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi iuniores".
 
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d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
 
Art. 38</br>
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)</br>
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</br>
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Art. 44
 
(Norme finali e transitorie)</br>
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.</br>
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.</br>
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(Attività professionali)</br>
1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:</br>
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;</br>
b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;</br>
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.</br>
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.</br>
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a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": </br>
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;</br>
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;</br>
3)i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;</br>
b) per il settore "ingegneria industriale":</br>
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;</br>
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;</br>
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;</br>
c) per il settore "ingegneria dell'informazione":</br>
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;</br>
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;</br>
Line 659 ⟶ 663:
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)</br>
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</br>
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:</br>
a) per il settore civile e ambientale:</br>
1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE ;</br>
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(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)</br>
1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.</br>
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:</br>
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;</br>
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;</br>
c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;</br>
d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).</br>
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Biotecnologie industriali</br>
Tecnici in biotecnologie</br>
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile</br>
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico</br>
Chimico
Sezione B Analisi chimico-biologiche</br>
Chimica</br>
Tecnologie farmaceutiche</br>
Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico
Geologo</br>
Sezione B Geologia
Geologia per la protezione dell'ambiente</br>
Prospettore geologico</br>
Geometra Edilizia </br>
Ingegneria delle infrastrutture</br>
Sistemi informativi territoriali</br>
Ingegnere</br>
Sezione B</br>
Settore civile e ambientale</br>
 
 
Settore industriale</br>
 
Settore dell'informazione Economia e ingegneria della qualità</br>
 
Economia e ingegneria della qualità</br>
 
Edilizia </br>
Settore industriale
Ingegneria biomedicacivile</br>
 
Ingegneria per ldell'ambiente e il territoriodelle edilerisorse</br>
 
Ingegneria delle infrastrutture</br>
 
Ingegneria</br>
 
Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile</br>
 
Ingegneria aerospaziale</br>
 
Ingegneria chimicabiomedica</br>
 
Ingegneria dei materialichimica</br>
Settore dell'informazione Economia e ingegneria della qualità
Ingegneria dei materiali</br>
Edilizia
Ingegneria civiledell'automazione</br>
Ingegneria dell'ambientedelle e dellematerie risorseplastiche</br>
Ingegneria delle infrastrutture
Ingegneria
Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ingegneria dei materiali
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettrica con teledidattica</br>
Ingegneria energetica</br>
Ingegneria industriale</br>
Ingegneria logistica e della produzione</br>
Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile</br>
Ingegneria meccanica</br>
Produzione industriale</br>
Scienza e ingegneria dei materiali</br>
Tecnologie industriali e dei materiali</br>
Ingegneria delle telecomunicazioni</br>
Ingegneria dell'automazione</br>
Ingegneria elettronica</br>
Ingegneria informatica</br>
Ingegneria logistica e della produzione</br>
Economia e ingegneria della qualità</br>
Ingegneria biomedica</br>
Perito agrario Biotecnologie agro-industriali</br>
Economia e amministrazione delle imprese agricole</br>
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente</br>
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura</br>
Produzioni animali </br>
Produzioni vegetali</br>
Tecniche forestali e tecnologie del legno</br>
Viticoltura ed enologia</br>
Perito industriale Edilizia</br>
Ingegneria logistica e della produzione</br>
Ingegneria meccanica</br>
Ingegneria delle telecomunicazioni</br>
Ingegneria energetica</br>
Metodologie fisiche</br>
Analisi chimico-biologiche</br>
Chimica</br>
Informatica</br>
Ingegneria aerospaziale</br>
Ingegneria chimica</br>
Ingegneria dell'automazione</br>
Ingegneria delle materie plastiche</br>
Ingegneria elettrica</br>
Ingegneria elettronica</br>
Ingegneria informatica</br>
Scienze e tecniche cartarie
Tecnologie alimentari</br>
NOTE</br>
Note alle premesse: </br>
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge". </br>
- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:
"18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attivita' professionali per il cui esercizio la normativa vigente gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformita' ai seguenti criteri direttivi: </br>
a) determinazione dell'ambito consentito di attivita' professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; </br>
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi; </br>
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): </br>
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
 
Nota all'art. 4: </br>
- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse. </br>
Nota all'art. 8: </br>
 
- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede: </br>
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': </br>
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva dei percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; </br>
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
Nota all'art. 11: </br>
- Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e' il seguente: </br>
"Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: </br>
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione; </br>
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici; </br>
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; </br>
f) i bilanci, la contabilita', gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici; </br>
g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel settore applicativo; </br>
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; </br>
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali antirumore;</br>
m) i lavori catastali, topogratici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; </br>
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;</br>
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse; </br>
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi; </br>
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; </br>
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;</br>
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale; </br>
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e l8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; </br>
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali; </br>
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti; </br>
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti; </br>
cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri. </br>
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facolta' di svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza. </br>
3. Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche' gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.". </br>
Nota all'art. 16: </br>
- La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti".
Nota all'art. 17:</br></br>
- La direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura".
Nota all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8. </br>
Nota all'art. 26:</br>
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione si attuario) e' il seguente:</br>
"Art. 3. - Formano oggetto dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare:
a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale; </br>
b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;
c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale; </br>
d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a); </br>
e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; </br>
f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti; </br>
g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario. La elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie.". </br>
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". </br>
- I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175, riguardano rispettivamente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. </br>
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione". </br>
Nota all'art. 36: </br>
- La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: "Norme sul nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". </br>
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818". </br>
- La legge 5 marzo 1990, n 46, contiene "Norme per la sicurezza degli impianti". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". </br>
Nota all'art. 47: </br>
- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.
Nota all'art. 50:</br>
- Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' il seguente: "Ordinamento della professione di psicologo". </br>
Nota all'art. 55:</br>
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)". </br>
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):