5555codiceI - Nel codice generale delle imposte è inserito un art. 777 bis così redatto: la parte netta tassabile, conseguita da un partner legato al donatore o al testatore da un patto civile di solidarietà definito dall'art. 515 - 1 del codice civile, è soggetta ad una tassa del 40% per la frazione che non ecceda 100.000 franchi e a una tassa del 50% per il rimanente. Queste tasse si applicano alle donazioni soltanto se, alla data del fatto generatore dei diritti in questione, i partners sono legati da almeno due anni da un patto civile di solidarietà.
II - All'art. 780 del codice generale delle imposte, le parole «articolo 777» sono sostituite dalle parole «articoli 777, 777 bis».