L. 19 luglio 2007, n. 106 - Delega al governo per la revisione del mercato dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive: differenze tra le versioni

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{{Centrato|;Legge 19 luglio 2007, n. 106
 
"Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale "
 
(pubblicata nella ''Gazzetta Ufficiale'' n. 171 del 25 luglio 2007)}}
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{{Centrato|;Art. 1.}}
 
'''1.''' Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.
 
'''2.''' La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi:
 
a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;
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i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.
 
'''3.''' La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
 
a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;