L. 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei lavoratori: differenze tra le versioni

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{{diritto
|Titolo=Legge 20 maggio 1970, n. 300
|NomePagina=L. 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei lavoratori
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={{Centrato|TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE=}}
 
==Art. 1 - Libertà di opinione==
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Ogni patto contrario è nullo".
 
={{Centrato|TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE=}}
 
==Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale==
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Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
 
={{Centrato|TITOLO III - DELL'ATTIVITÀ SINDACALE=}}
 
==Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali==
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Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
 
={{Centrato|TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI=}}
 
==Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale==
Line 224 ⟶ 225:
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
 
={{Centrato|TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTO=}}
 
==Art. 33 - Collocamento==
Line 245 ⟶ 246:
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
 
={{Centrato|TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI=}}
 
==Art. 35 - Campo di applicazione==