L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: differenze tra le versioni

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6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257 comma 1, c.p.c.
 
'''157.''' [1] Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può
richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può
richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della
rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
 
[2] Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo, o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i
definitivi provvedimenti di sua competenza.
 
'''158.''' 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o
rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
 
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, comma 2, codice civile anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227
del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, comma 2, codice civile anche
tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via
forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora
l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
 
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del codice civile
 
'''159.''' 1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o
diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
 
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata
modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dal commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
loro ritiro temporaneo dal commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
 
3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata
per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
parte nel proprio interesse.
 
4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico
museo.
 
5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla
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contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
 
7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.
violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.
 
'''160.''' La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata
medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può esser autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata
medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può esser
autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
 
'''161.''' 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.
delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione,
l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione;
può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.
2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
4. Le disposizioni di questa sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.
per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratore.
'''162.''' 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro
e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di
questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri
rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve
valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica
anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel
ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati
emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di
opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso
ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o
sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di
inefficacia.
'''162-''bis.''''' 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni
lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
2. il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o,
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4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell'articolo 700 del codice di procedure civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
'''162-''ter.''''' 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza dì circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tal fine, nei casi di violazioni commesse su scala commercia1e, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.
'''162-''ter.''''' 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza dì circostanze atte a pregiudicare il pagamento
del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura
civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla
concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni.
A tal fine, nei casi di violazioni commesse su scala commercia1e, l'Autorità giudiziaria può disporre la
comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle
pertinenti informazioni.
'''163.''' 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del
diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei
fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.
pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata
una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.
'''164.''' Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell' articolo 180 si osservano le regole seguenti:
indicato nell' articolo 180 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra
nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
'''165.''' L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
'''166.''' Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte
pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte
soccombente.
'''167.''' I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
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2. — Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale.
'''168.''' Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei
seguenti articoli.
'''169.''' L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente
riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità
dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
'''170.''' L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia
possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia
possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la
rimozione o la distruzione.
{{Centrato|Sezione II — Difese e sanzioni penali.}}
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a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in
commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
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d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di
rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) lett.-(abrogata);
e) lett.-(abrogata);
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi
analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi
indebitamente registrati.
[2] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima
[2] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima
dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma
corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le
spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
[3]La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui
[3]La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima,
4. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la
qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
4. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la
sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno
'''171-''bis''''' 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
 
171-bis 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi
fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma
per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se
il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a
due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
171-ter 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
'''171-''ter''''' 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato;
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SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende,
concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone
dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o
il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che
abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-
quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile
o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che
residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
parte di essa;
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
drammatici.
'''171-''quater.''''' 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti
lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;