L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Aubrey (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Aubrey (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 1 363:
{{Centrato|Capo VI
 
DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO
DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO
Sezione I — Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.}} 93. [1] Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della
Sezione I — ''Diritti relativi alla corrispondenza epistolare''.}}
 
'''93.''' [1] Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della
medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non
possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il
consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
[2] Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro
[2] Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro
mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza,
degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.
[3] Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide
[3] Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide
l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.
[4] È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
94.[4] IlÈ consensorispettata, indicatoin all'articoloogni precedentecaso, nonla èvolontà necessariodel defunto quando larisulti conoscenza delloda scritto è.
'''94.''' Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è
richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale
o familiare.
95. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che
'''95.''' Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che
costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano
agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.
Sezione II — Diritti relativi al ritratto.
{{Centrato|Sezione II — Diritti relativi al ritratto.}}
96. [1] Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il
 
'''96.''' [1] Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il
consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
[2] Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
[2] Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 93.
97. [1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è
97. [1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi
scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico.
[2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in
[2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
98. [1] Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona
'''98.''' [1] Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona
fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il
consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
[2] Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
[2] Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
[3] Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.
Capo VII
[3] Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.
DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL'INGEGNERIA
20
{{Centrato|Capo VII
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL'INGEGNERIA}}
99. [1] All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni
'''99.''' [1] All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni
originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro
senza il suo consenso.
[2] Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione
[2] Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione
di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero per i beni e le attività culturali
secondo le norme stabilite dal regolamento.
[3] Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel
[3] Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel
secondo comma.
Capo VII-bis
{{Centrato|Capo VII-bis
TITOLARITÀ DEI DIRITTI CONNESSI
TITOLARITÀ DEI DIRITTI CONNESSI}}
99-bis. È reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è
'''99-''bis.''''' È reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è
individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione,
rappresentazione o comunicazione al pubblico.
Capo VIII
{{Centrato|Capo VIII
PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL'ASPETTO ESTERNO DELL'OPERA,
DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE. DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE
PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL'ASPETTO ESTERNO DELL'OPERA, DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE. DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE}}
100. [1] Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera
 
'''100.''' [1] Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera
senza il consenso dell'autore.
[2] Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa
[2] Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa
ogni possibilità di confusione.
[3] È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate
[3] È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate
nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della
rubrica.
[4] Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre
[4] Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre
opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione
del giornale.
101. [1] La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti
'''101.''' [1] La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti
contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
[2] Sono considerati atti illeciti:
[2] Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle
agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino
stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la
Line 1 438 ⟶ 1 468:
illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di
diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da
parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
102. È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della
'''102.''' È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della
medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di
ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta
riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO II-BIS
{{Centrato|TITOLO II-BIS
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati.
Diritti e obblighi dell'utente
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati.
Diritti e obblighi dell'utente
 
Capo I
DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI}}
21
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
'''102-''bis.''''' 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
Biblioteca Giuridica
102-bis. 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di
dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del
contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di
prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato
membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione
europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e
senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la
durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego
della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di
uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la
normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il
centro d'attività principale all'interno dellaUnione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia
all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e
continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si
estingue trascorsi quindici anni dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del
periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1o
gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti
nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima
messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale
espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai
commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del
contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca
di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla
legge.
Capo II
{{Centrato|Capo II
DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE
 
102-ter. 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare
DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE}}
'''102-''ter.''''' 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare
pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni
contenute in tale banca.
 
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può
eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un
ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a
disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini
qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.
Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.
TITOLO II-TER
Misure tecnologiche di protezione.
{{Centrato|TITOLO II-TER
22
 
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Misure tecnologiche di protezione.
Biblioteca Giuridica
 
Informazioni sul regime dei diritti
Informazioni sul regime dei diritti}}
102-quater. 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis,
'''102-''quater.''''' 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis,
comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento,
sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del
materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un
procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del
materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo
di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV
sezione VI del titolo I .
102-quinquies. 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di
'''102-''quinquies.''''' 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di
diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali
protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché
l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i
termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le
informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
TITOLO III
{{Centrato|TITOLO III
 
Disposizioni comuni
 
Capo I
Capo I
REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE
 
103. [1] È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro pubblico generale delle
REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE}}
'''103.''' [1] È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro pubblico generale delle
opere protette ai sensi di questa legge.
[2] La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le
[2] La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le
opere cinematografiche.
[3] In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome
[3] In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome
dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
[4] Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale
[4] Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale
per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo
atto di esercizio dei diritti esclusivi.
[5] La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua
[5] La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua
pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o
produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle
annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
[6] La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
[6] La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
[7] I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
104. [1] Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme
[7] I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
'''104.''' [1] Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme
stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa
legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di
società relativi ai diritti medesimi.
[2] Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle
[2] Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle
disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
105. [1] Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi
'''105.''' [1] Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi
causa devono depositare presso il Ministero per i beni e le attività culturali un esemplare o copia della opera
caus''Corsivo''a devono depositare presso il Ministero per i beni e le attività culturali un esemplare o copia della opera
o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
[2] Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura
[2] Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura
d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
[3] Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
[3] Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
[4] Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.
23
[4] Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
 
Biblioteca Giuridica
'''106.''' [1] L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere
protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni
internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
 
[2]-(soppresso).
 
[3] Il Ministro per i beni e le attività culturali può far procedere al sequestro di un esemplare o di una
copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
 
Capo II
{{Centrato|Capo II
 
TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
Sezione I — Norme generali.
Sezione I — ''Norme generali.''
107. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi
}}
 
'''107.''' I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi
carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla
legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
 
108. L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi
'''108.''' L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi
alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.
 
109. [1] La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione
'''109.''' [1] La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione
dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
 
[2] Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre
un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale
facoltà spetti al cedente.
 
110. [1] La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
'''110.''' [1] La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
110-bis. 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa
 
'''110-''bis.''''' 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa
mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
 
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le
parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una
proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove
ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
 
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta
giorni dalla notifica.
 
111. [1] I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non
'''111.''' [1] I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non
possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di
esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore.
 
[2] Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli
esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.
 
112. I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui,
'''112.''' I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui,
possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.
 
113. [1] L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del Ministro per i beni e le attività
'''113.''' [1] L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.
 
[2] Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.
 
[3] Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle
cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.
 
114. Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede
'''114.''' Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le
quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.
Sezione II — Trasmissione a causa di morte.
{{Centrato|Sezione II — Trasmissione a causa di morte.}}
115. [1] Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia
 
altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo
'''115.''' [1] Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia
24
altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si
effettui senza indugio.
 
[2] Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga
[2] Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga
ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute
nei codici.
[3] La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.
[3] La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.
116. [1] L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei
'''116.''' [1] L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei
coeredi od a persona estranea alla successione.
[2] Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima,
[2] Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima,
entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei
coeredi o dell'ente medesimo.
[3] La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
[3] La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
117. [1] L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
[2] Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento
117. [1] L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
[2] Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento
dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il
consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.
Sezione III — Contratto di edizione.
{{Centrato|Sezione III — ''Contratto di edizione''.}}
118. Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le
118. Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le
stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni
contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
119. [1] Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso
119. [1] Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso
dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al
momento del contratto.
[2] Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
[2] Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
[3] Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che
[3] Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che
comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
[4] Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle
[4] Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle
eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla
cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
[5] L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di
[5] L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di
altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le
disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
120. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le
120. Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le
norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare,
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare,
senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti
l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai
dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale l'opera deve essere
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale l'opera deve essere
consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se
il termine fu fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
121. [1] Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una
'''121.''' [1] Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una
parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il
contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato,
salvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta
interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
[2] Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere
[2] Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere
ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.
122. [1] Il contratto di edizione può essere « per edizione » o « a termine ».
'''122.''' [21] Il contratto « perdi edizione »può conferisceessere all'editore« ilper dirittoedizione di eseguire una» o più« edizionia entrotermine ».
[2] Il contratto « per edizione » conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro
vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
25
[3] Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
[3] Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni
edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero
degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
[4] Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero
[4] Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero
massimo di duemila esemplari.
[5] Il contratto di edizione « a termine » conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni
[5] Il contratto di edizione « a termine » conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni
che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di
esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo.
Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
* enciclopedie, dizionari;
* schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
* lavori di cartografia;
* opere drammatico-musicali e sinfoniche.
[6] In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che
[6] In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che
stimi conveniente.
123. Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
'''123.''' Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
124. [1] Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca
 
'''124.''' [1] Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca
presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
[2] Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova
[2] Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova
edizione.
[3] Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler
[3] Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler
procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta
dichiarazione, il contratto si intende risoluto.
[4] L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti
[4] L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti
motivi da parte dell'editore.
125. [1] L'autore è obbligato:
'''125.''' [1] L'autore è obbligato:
1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo
1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo
difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
[2] L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate
[2] L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate
dall'uso.
126. L'editore è obbligato:
'''126.''' L'editore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è
previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
127. [1] La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal
'''127.''' [1] La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal
contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna
all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.
[2] In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non
[2] In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non
oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine
più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
[3] È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un
[3] È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un
termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
[4] Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
[4] Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

'''128.''' [1] Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera
nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del
contratto.
[2] L'Autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine
[2] L'Autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine
predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia
di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
[3] Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al
[3] Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al
risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta
diligenza.
 
26
'''129.''' [1] L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
129. [1] L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il
carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le
maggiori spese derivanti dalla modificazione.
 
[2] L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in
proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le
modificazioni è fissato dall'Autorità giudiziaria.
 
[3] Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di
aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e
distinguere l'opera dell'aggiornatore.
 
130. [1] Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in
'''130.''' [1] Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in
contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso
può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
* dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
* traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
* discorsi o conferenze;
* opere scientifiche;
* lavori di cartografia;
* opere musicali o drammatico-musicali;
* opere delle arti figurative.
 
[2] Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
 
131. Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso
'''131.''' Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso
all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare
gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
 
132. L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo
'''132.''' L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo
pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti
dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione
dell'opera.
 
133. Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari
'''133.''' Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari
stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo
calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.
 
134. I contratti di edizione si estinguono:
'''134.''' I contratti di edizione si estinguono:
 
1) per il decorso del termine contrattuale;
 
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
 
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
 
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una
decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
 
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;
 
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo
capo.
 
135. [1] Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
'''135.''' [1] Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
 
[2] Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento,
non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate
nell'art. 132.
Sezione IV — Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
{{Centrato|Sezione IV — ''Contratti di rappresentazione e di esecuzione.''}}
136. [1] Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera
 
'''136.''' [1] Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera
drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla
rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di
questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
 
[2] Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
 
137. L'autore è obbligato:
 
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
 
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
27
'''138.''' Il concessionario è obbligato:
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e
138. Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e
previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome
dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori,
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori,
se furono designati d'accordo con l'autore.
139. Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli artt. 127e 128, meno per quanto
'''139.''' Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli artt. 127e 128, meno per quanto
riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di
opere drammatico-musicali.
140. Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di
'''140.''' Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di
ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni,
l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la
risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.
141. Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle
'''141.''' Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle
disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
Sezione V — Ritiro dell'opera dal commercio.
{{Centrato|Sezione V — ''Ritiro dell'opera dal commercio.''}}

142. [1] L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio,
salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire,
rappresentare o spacciare l'opera medesima.
[2] Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
[2] Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

[3] Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle
quali ha ceduto i diritti ed al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale dà pubblica notizia
dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
[4] Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati
[4] Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati
possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la
liquidazione ed il risarcimento del danno.
143. [1] L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore,
'''143.''' [1] L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore,
ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a
condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il
termine per il pagamento.
[2] L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se
[2] L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se
sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo
precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
[3] Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la
[3] Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la
efficacia della sentenza.
[4] La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera,
[4] La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera,
dopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo
precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e penali
comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.
Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive
{{Centrato|Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive
di opere d'arte e di manoscritti
di opere d'arte e di manoscritti}}

'''144.''' 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni
vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta
l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel
mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere
d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera
direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a
10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salvo prova contraria fornita dal
venditore
 
28
'''145''' 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative,
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
145 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative,
comprese nell'articolo 2, come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le
sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché
si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua
autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente
autorizzate dall'autore.
146 1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non
'''146''' 1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non
facenti parte dell'Unione Europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli
autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione Europea non in possesso della cittadinanza italiana,
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione Europea non in possesso della cittadinanza italiana,
ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i
cittadini italiani
147 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno
'''147''' 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno
preventivamente
 
148. 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte
149'''148.''' 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spettadura dopoper tutta la mortevita dell'autore aglie eredi,per secondosettant'anni ledopo normela delsua morte
'''149.''' 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del
codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza
e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali
150. 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a
'''150.''' 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a
3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così
determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 Euro;
ba) 34 per cento per la parte del prezzo di vendita compresafino traa 50.000,01 e 200.000,00 euroEuro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000,00 euro;
db) 0,53 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 35050.000,01 e 500200.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3.c) L'importo1 totaleper cento per la parte del compensoprezzo nondi puòvendita esserecompresa comunquetra superiore200.000,01 ae 12350.500000,00 euro.;
151 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'art.150, è calcolato al
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.
'''151''' 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'art.150, è calcolato al
netto dell'imposta.
152. 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
'''152.''' 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di
vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
3. Sino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato
3. Sino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato
effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme
prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono
solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto
153.1 Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia
'''153.'''1 Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia
quello indicato al primo comma dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista
intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società Italiana degli
Autori ed Editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni
atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione
della documentazione relativa alla vendita stessa.
154. 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal
154. 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal
regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere
29
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco
degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo
Line 1 895 ⟶ 2 083:
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
 
2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al
primo comma, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni,
Line 1 902 ⟶ 2 091:
Autori Drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle
somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.
 
155. 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e
'''155.''' 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e
pseudonime.
Capo III
{{Centrato|Capo III
 
DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE
Sezione I — Difese e sanzioni civili.
Sezione I — Difese e sanzioni civili.
}}
 
1. — Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.
 
156. 1 Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in
'''156.''' 1 Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in
virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta
sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione
Line 1 914 ⟶ 2 110:
violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
 
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003,n. 70.
 
3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
 
156-bis. 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere
'''156-''bis.''''' 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere
la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
Line 1 922 ⟶ 2 121:
gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei
servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.
 
2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di
parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della
controparte
 
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la
tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
 
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini.
 
156-ter. 1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su richiesta
'''156-''ter.''''' 1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su richiesta
giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di
distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte
dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
 
a)sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;sia stata
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;sia stata
sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
 
b)sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto
 
c)sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione,
fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
 
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori,
dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché
30
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
dei grossisti e dei dettaglianti nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o
ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
 
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
 
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali
ognuna di esse deve essere interrogata.
 
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate
dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per
chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.
 
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257 comma 1, c.p.c.
 
157. [1] Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a
'''157.''' [1] Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a
pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può
richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della
rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
 
[2] Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo, o
vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i
definitivi provvedimenti di sua competenza.
 
158. 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in
'''158.''' 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in
giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o
rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
 
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227
del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, comma 2, codice civile anche
Line 1 967 ⟶ 2 179:
forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora
l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
 
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del codice civile
 
159. 1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli
'''159.''' 1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli
esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o
diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
 
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata
modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il
loro ritiro temporaneo dal commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
 
3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata
per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa
parte nel proprio interesse.
 
4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione
hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico
museo.
 
5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla
distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
 
6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie
contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
 
7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della
violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.
 
160. La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In
'''160.''' La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In
tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata
medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può esser
autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
 
161. 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia
'''161.''' 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia
delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione,
l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione;
può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.
31
2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i
casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti
3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti
all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
4. Le disposizioni di questa sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene
4. Le disposizioni di questa sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene
per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratore.
162. 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161
'''162.''' 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161
sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro
e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove
occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di
questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri
rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura
civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve
valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica
anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le
operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel
ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati
emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di
Line 2 030 ⟶ 2 258:
sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di
inefficacia.
162-bis. 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le
'''162-''bis.''''' 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le
parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni
lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
2. il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o,
2. il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o,
altrimenti dalla sua comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se
3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se
successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell'articolo 700 del codice di procedure civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
162-ter. 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza dì circostanze atte a pregiudicare il pagamento
'''162-''ter.''''' 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza dì circostanze atte a pregiudicare il pagamento
del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura
civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla
Line 2 047 ⟶ 2 280:
comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle
pertinenti informazioni.
163. 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di
'''163.''' 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di
qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del
diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
32
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli
articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei
fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano
pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata
una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.
164. Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico
'''164.''' Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico
indicato nell' articolo 180 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra
nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i
quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto
d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
165. L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha
'''165.''' L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha
sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
166. Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga
'''166.''' Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga
pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte
soccombente.
167. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere
'''167.''' I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere
giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
ba) da chi possasi agiretrovi innel rappresentanzapossesso del titolarelegittimo dei diritti. stessi;
2. — Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale.
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.
168. Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura
2. — Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale.
'''168.''' Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura
di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei
seguenti articoli.
169. L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo
'''169.''' L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo
alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente
riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità
dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
170. L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o
'''170.''' L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o
distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia
possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la
rimozione o la distruzione.
Sezione II — Difese e sanzioni penali.
{{Centrato|Sezione II — Difese e sanzioni penali.}}
171. [1] Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire
'''171.''' [1] Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire
100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in
commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in
circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera
altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione
comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni
musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in
pubblico;
33
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da
questa legge;
 
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di
rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) lett.-(abrogata);