L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: differenze tra le versioni

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|Titolo=Legge 22 aprile 1941 n. 633
|NomePagina=Legge 22 aprile 1941 n. 633
|Descrizione=PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.
ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.
}}
{{diritto legge
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conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente
purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del
programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente
accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire
l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro
applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato
autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato
autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per
elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di
autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e
resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
Sezione VII — Banche di dati
Sezione VII — Banche di dati

'''64-''quinquies.''''' 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita
di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce
il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione
effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei
risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
64-sexies. 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del
'''64-''sexies.''''' 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del
diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di
ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le
eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro
supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura
amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in
essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per
l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è
autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale
parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del
codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati .
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{{Centrato|Capo V
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Capo V
ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Sezione I — ''Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni''}}
 
65. 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali,
'''65.''' 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali,
oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono
essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la
riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono
tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di
avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo
informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se
riportato.
66. 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o
'''66.''' 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o
comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente
riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali
anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il
discorso fu tenuto.
67. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure
'''67.''' Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure
parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
68. 1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a
'''68.''' 1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a
mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche,
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche,
nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun
vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del
quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione
per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
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categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo
medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno
delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal
medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui
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biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare
in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione
in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
68-bis. 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa
'''68-''bis.''''' 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa
in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione
temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed
essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra
terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
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'''69.''' 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di
promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo
diritto e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio
del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la
riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei
fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici.
70. 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al
'''70.''' 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al
pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non
costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di
ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e
1-''bis''. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e
musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo
non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della
pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal
regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del
titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
71. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani
'''71.''' Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani
musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché
l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
 
71-bis. 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di
'''71-''bis.''''' 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di
opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano
direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto
dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di
cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di
fruizione dell'eccezione.
71-ter. 1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di
'''71-''ter.''''' 1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di
ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche
accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri
materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
71-quater. 1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e
'''71-''quater.''''' 1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e
da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un
equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui
all'art. 190.
71-quinquies. 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-
'''71-''quinquies.''''' 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-
quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti,
dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento
di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi
accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle
eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa
richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli
esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel
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SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo
compenso, ove previsto.
 
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai
materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel
momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
 
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei
beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette
eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190
perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194-bis.
 
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
 
Sezione II — Riproduzione privata ad uso personale
{{Centrato|Sezione II — ''Riproduzione privata ad uso personale''}}
71-sexies. 1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,
 
'''71-''sexies.''''' 1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,
effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-
quater.
 
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi
finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso
personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e
80.
 
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione
del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è
consentito sulla base di accordi contrattuali.
 
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante
l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il
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possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
 
71-septies. 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive,
'''71-''septies.''''' 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive,
gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un
compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto
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memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito
da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
 
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei
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incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento
triennale.
 
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli
apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli
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compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
 
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la
revoca della licenza o autorizzazione stessa.
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'''71-''octies.''''' 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
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71-octies. 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è
composto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di
fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il
cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori
interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è
composto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, anche tramite le loto associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento
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è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 93.
Sezione III — Disposizioni comuni
{{Centrato|Sezione III — ''Disposizioni comuni''}}
71-nonies. 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della
'''71-''nonies'''''. 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della
presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico
in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono
essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un
ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.
 
71-decies. 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano
'''71-''decies'''''. 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano
anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché
al capo I del titolo II-bis.
 
TITOLO II
{{Centrato|TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore
 
Capo I
'''Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore'''
DIRITTI DEL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI
 
72. 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto
Capo I
 
DIRITTI DEL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI
}}
 
'''72.''' 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto
esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione
non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto
contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si
esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun
atto di messa a disposizione del pubblico.
73. 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto
'''73.''' 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto
l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotto nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di
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di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il
quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate
secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione
istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
73-bis. 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un
'''73-''bis'''''. 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un
equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
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2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme
del regolamento.
74. 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e
'''74.''' 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e
73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione
dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione di fonogrammi previi accertamenti tecnici e
disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità
dell'utilizzazione.
75. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se
'''75.''' La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se
durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei
diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.
 
76. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte
'''76.''' I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte
le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.
77.-(abrogato) .
'''77.'''-(abrogato) .
78. 1. Il produttore di fonogrammmi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la
'''78.''' 1. Il produttore di fonogrammmi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la
responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri
suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
78-bis. 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni
78-bis. 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni
di cui al presente capo.
Capo I-bis
{{Centrato|Capo I-bis
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO}}
 
78-ter. 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento
'''78-''ter.''''' 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento
è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di
tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel
caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o
la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie
realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica
o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento 6 pubblicata o comunicata al pubblico durante tale
termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al
pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
Capo I-ter
{{Centrato|Capo I-ter
DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI
 
78-quater. Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n.106, e relativi decreti legislativi
DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI}}
 
'''78-''quater.''''' Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n.106, e relativi decreti legislativi
attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.
Capo II
{{Centrato|Capo II
DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
 
16
DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA}}
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
 
Biblioteca Giuridica
79. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di
'''79.''' Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di
fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o
televisiva hanno il potere esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al
distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di
radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, non che la loro
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, non che la loro
comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di
ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse
effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di
messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie
emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
43. L'espressione suradio-diffusione filoha origuardo viaall'emissione etere include le emissioni via cavoradiofonica e via satellitetelevisiva.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
Capo III
DIRITTO DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.
80. 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le
{{Centrato|Capo III
 
DIRITTO DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI}}
 
'''80.''' 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le
altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro
spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma,
in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi, compresa la messa a
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi, compresa la messa a
disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la
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artisti interpreti o — esecutori — il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle
relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce
nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il
suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore
di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva
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confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi
compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
17
'''81.''' [1] Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
81. [1] Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o
alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al
loro onore o alla loro reputazione.
[2] Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
[2] Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
[3] Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo
[3] Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo
sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.
82. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione
'''82.''' Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione
di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di
notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di
per sé stante o non di semplice accompagnamento.
83. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione
'''83.''' Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione
drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico
della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la
relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
84. 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i
'''84.''' 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i
diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite,
distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la
produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di
notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un
equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel
comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma
2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra
l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione
degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio 1945, n. 440.
85. I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o
'''85.''' I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o
recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al
pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.
85-bis. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti
'''85-''bis.''''' In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti
connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art.
110-bis.
Capo III-bis
{{Centrato|Capo III-bis
DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA
 
SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE
DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA
85-ter. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di
SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE}}
'''85-''ter.''''' 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di
protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non
pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute
nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a
partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
Capo III-ter
{{Centrato|Capo III-ter
DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO
DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO}}
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SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
'''85-''quater.''''' 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo
o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma
1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita
pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.
85-quinquies. I termini finali di durata dei diritti previsti dal Capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente
'''85-''quinquies.''''' I termini finali di durata dei diritti previsti dal Capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente
Capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello
in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.
Capo IV
{{Centrato|Capo IV
DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI
 
86. [1] All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto
DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI}}
'''86.''' [1] All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto
di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato
ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
[2] Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato
[2] Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato
adoperato.
 
Capo V
{{Centrato|Capo V
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
 
87. [1] Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE}}
'''87'''. [1] Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini
di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con
processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche.
[2] Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici
[2] Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici
e prodotti simili.
88. [1] Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le
'''88.''' [1] Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le
disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e
senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla
opera riprodotta.
[2] Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di
[2] Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di
lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
[3] La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di
[3] La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di
fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte
di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
[4] Il Ministro per i beni e le attività culturali, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite
[4] Il Ministro per i beni e le attività culturali, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite
tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
89. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto
'''89.''' La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto
contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
90. [1] Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
90. [1] Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il
fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
[2] Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
[2] Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata
abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la mala
fede del riproduttore.
91. [1] La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere
'''91.''' [1] La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere
scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme
previste dal regolamento.
[2] Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se
[2] Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se
risultano dalla fotografia riprodotta.
19
[3] La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
[3] La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di
attualità od aventi, comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
[4] Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.
[4] Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.
92. [1] Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
2. (soppresso)
'''92.''' [1] Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
3. (soppresso)
4
2. (soppresso)
Capo VI
3. (soppresso)
4. (soppresso)
{{Centrato|Capo VI
DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO
Sezione I — Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.}} 93. [1] Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della
93. [1] Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della
medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non
possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il