L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: differenze tra le versioni

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'''61.''' 1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di
questo titolo:
 
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a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini,
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini,
qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o
registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque
supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto
contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella
precedente sezione.
'''62.''' 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se
non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
ba) nometitolo dell'autoreopera riprodotta;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
b) nome dell'autore;
d) data della fabbricazione.
63. 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
'''63.''' 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale
dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
64. La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di
'''64.''' La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di
Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della L. 2
febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano
registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel
regolamento.
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Sezione VI — Programmi per elaboratore.
64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti
'''64-''bis.''''' 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti
dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con
qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,
l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per
elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il
programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore
originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica
Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta
copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o
di una copia dello stesso.
'''64-''ter.''''' 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività
indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per
elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione
degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per
elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del
titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di
determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia
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programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente
comma e del comma 2 sono nulle.
'''64-''quater.''''' 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del
programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al
fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per
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SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente
purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: