L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: differenze tra le versioni

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{{diritto
LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633. — PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI
|Titolo=
ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.
|NomePagina=Legge 22 aprile 1941 n. 633
Testo consolidato al 28 gennaio 2008, non ufficiale
|Descrizione=PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI
TITOLO I
ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.
Disposizioni sul diritto d'autore
}}
Capo I
{{diritto legge
OPERE PROTETTE
|GazzettaUfficiale= Riferimenti Gazzetta Ufficiale
|EntrataInVigore= 22/4/1941
|UltimaModifica= 31/12/2006 (Testo consolidato al 28 gennaio 2008, non ufficiale)
* [[Nome documento]]
|DocumentiAbrogati=
* [[Nome documento]]
|DocumentiCollegati=
* [[Nome documento]]
}}
 
{{Centrato|TITOLO I
 
'''Disposizioni sul diritto d'autore'''
 
Capo I
 
OPERE PROTETTE}}
 
<poem>
'''1.''' [1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
 
'''2.''' Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di
Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione intellettuale dell'autore.
 
'''2.''' In particolare sono comprese nella protezione:
 
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se
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10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico .
 
3. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di
'''3.''' Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di
creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario,
scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i
giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle
opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
 
4. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
'''4.''' Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma
letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
 
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'''5.''' Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
5. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Capo II
{{Centrato|Capo II
SOGGETTI DEL DIRITTO
 
6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale
SOGGETTI DEL DIRITTO}}
 
'''6.''' Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale.
7. [1] È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
'''7.''' [21] È considerato autore delledell'opera elaborazionicollettiva l'elaboratore,chi neiorganizza limitie deldirige suola creazione dell'opera lavorostessa.
8. [1] È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme
[2] È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
 
'''8.''' [1] È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme
d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione
dell'opera stessa.
 
[2] Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano
[2] Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano
notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
 
9. [1] Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è
'''9.''' [1] Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è
ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato.
[2] Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma
[2] Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma
dell'articolo precedente.
10. [1] Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di
'''10.''' [1] Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di
autore appartiene in comune a tutti i coautori.
[2] Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
[2] Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
[3] Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro
[3] Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro
essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se
inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza
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modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle
condizioni e con le modalità da essa stabilite.
11. [1] Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere
'''11.''' [1] Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere
create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
[2] Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con
[2] Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con
gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro
atti e sulle loro pubblicazioni.
Capo III
{{Centrato|Capo III
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE
 
Sezione I — Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE
12. [1] L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
[2] Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o
Sezione I — ''Protezione della utilizzazione economica dell'opera.''
}}
 
'''12.''' [1] L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
[2] Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o
derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti.
[3] È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
12-bis.[3] SalvoÈ pattoconsiderata contrario,come ilprima datorepubblicazione dila lavoroprima èforma titolaredi esercizio del diritto esclusivo di utilizzazione. economica
 
'''12-''bis''.''' Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica
del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle
sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
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'''12-ter.''' Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Biblioteca Giuridica
12-ter. Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore
dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica dell'opera .
 
13. 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
'''13.''' 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a
mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
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emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.
[4] Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto della Società italiana autori ed editori..
</poem>