Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/168: differenze tra le versioni
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''q'') gli arbitri, i giudici di un giurì o di una Corte d’onore, sfidati per cose inerenti alla loro missione; |
''q'') gli arbitri, i giudici di un giurì o di una Corte d’onore, sfidati per cose inerenti alla loro missione; |
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''r'') il pubblicista e il direttore di un periodico non devono rispondere con le armi di un articolo pubblicato (sia di apprezzamenti, sia di semplice cronaca), nel quale non si contenga vera e propria offesa, o allusione offensiva personale (v. ''Responsabilità dei'' ''giornalisti'', art. 252 e 253); |
''r'') il pubblicista e il direttore di un periodico non devono rispondere con le armi di un articolo pubblicato (sia di apprezzamenti, sia di semplice cronaca), nel quale non si contenga vera e propria offesa, o allusione offensiva personale (v. ''Responsabilità dei'' ''giornalisti'', art. {{CodCav|252}} e {{CodCav|253}}); |
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''s'') l’offeso, a cui una malattia qualunque impedisse il libero uso delle armi; |
''s'') l’offeso, a cui una malattia qualunque impedisse il libero uso delle armi; |