Sentenza Corte Costituzionale n. 202-1976: differenze tra le versioni

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{{diritto
|Titolo=Sentenza della Corte Costituzionale n. 202/1976
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{{Centrato|28 LUGLIO 1976
 
SENTENZA N° 202
 
CORTE COSTITUZIONALE}}
 
 
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udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco; uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per Anastasio Sergio, gli avvocati Paolo Barile, Emanuele Santoro e Alessandro Pace, per la RAI, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
{{Centrato|RITENUTO IN FATTO}}
 
1) Con ordinanza in data 10 luglio 1975, emessa nel corso del procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui agli artt. 1, 183 e 195 del t.u. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come modificato dagli artt. 1 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103, per avere, quali soci responsabili della S.r.l. “Teleiblea”, registrata come periodico di stampa, attivato un impianto di diffusione via etere di programmi televisivi propri senza essere muniti della relativa concessione amministrativa, il pretore di Ragusa, accogliendo analoga richiesta del patrocinio degli imputati, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle sopra riportate norme di legge, in riferimento agli artt. 3, 10 e 21 Cost.
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{{Centrato|CONSIDERATO IN DIRITTO}}
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
 
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9. Va, infine, rilevato che nell'art. 14, comma 1, lett. d) l. n. 103 del 1975 è posta a carico della società concessionaria 1a realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione"; e va considerato che dalla presente declaratoria di illegittimità costituzionale consegue, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, la stessa declaratoria per il detto art. 14 per la parte in cui è previsto l'esaurimento delle disponibilità.
 
{{Centrato|P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE}}
 
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 l. 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;