D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione: differenze tra le versioni

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==TITOLO I – PRINCIPI==
===CAPO I - PRINCIPI GENERALI===
 
Art. 1 (Oggetto)
 
1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: “testo unico”, contiene:
 
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Art. 8 (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)
 
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.</br>
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.