Sentenza Corte di Cassazione n. 8102-2002: differenze tra le versioni

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|Titolo= Sentenza della Corte di Cassazione n. 8102/2002
|NomePagina=Sentenza corte di Cassazione n. 8102/2002
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|OrganoGiudicante= Corte di Cassazione - Sezione Prima
|DepositoInCancelleria= 27/02/2002
|NormativaCorrelata= legge quadro 22/2/2001 n. 36 sulle onde elettromagnetiche
* [[Codice Penale]]
* [[Codice di Procedura Penale]]
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Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.8102/2002 (Presidente: V. La Gioia; Relatore: A. Vancheri)
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Nella specie non esiste neanche un principio di prova di tale idoneità in concreto, essendo soltanto presupposta dall’accertato superamento dei limiti fissati dalla legge, limiti che, come è noto, sono stati previsti a fini di semplice cautela (v. art. 4 D.M. 381/1998).
ciò è tanto vero che il superamento di essi, per una consapevole scelta del legislatore, è punito con forti sanzioni amministrative e, nei casi piè gravi, può comportare anche l’oscuramento e la chiusura dell’emittente, mentre l’eventuale esistenza di una norma che sanzioni penalmente il puro e semplice superamento di tali limiti comporterebbe o problemi di ipotizzabilità di un concorso apparente di norme o la esclusione automatica dell’applicabilità delle sanzioni amministrative.
 
La prova della diversa scelta legislativa è data anche dalle disposizioni contenute nell’art. 9 della legge 22/2/2001 n. 36, piè avanti citata, che prevede e regola, fra l’altro, il risanamento degli impianti radiotelevisivi (e cioè la risistemazione sul territorio di tali impianti a fini di tutela della salute) in siti che dovranno essere individuati dalla singole regioni sulla base di piani di risanamento regionali, da adottare su proposta dei gestori e sentiti i comuni interessati, al fine di adeguare, in modo graduale e, comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della legge stessa.
Il termine entro cui le regioni devono provvedere è, ai sensi del primo comma del medesimo art. 9, quello di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 4, comma 2°, lett. a) della medesima legge n. 36 del 2001, decreto che non è stato ancora emanato e che, come si è visto, è in via transitoria attualmente surrogato dal D.M. 381/1998.
 
TE' quindi evidente che la normativa in vigore prevede, anche attraverso l’utilizzo di opportuni stanziamenti (v. art. 17 della legge 36/2001), una graduale risistemazione sul territorio degli impianti di emissione radiotelevisiva esistenti secondo tempi, modi e cadenze prefissati, e che, nel frattempo, ogni emittente deve rispettare i limiti indicati da suddetto D.M..
 
Vero è che i primi tre commi dell’art. 15 della suddetta legge, che prevede le sanzioni da applicare in caso di trasgressione, contengono l’inciso salvo che il fatto costituisca reato; ma, come è evidente, tale riserva presuppone l’esistenza di un reato nel quale si sostanzi una condotta, dolosa o colposa, diversa da quella consistente nel puro e semplice superamento dei limiti previsti, e non comporta affatto la ravvisabilità della fattispecie prevista dall’art. 674 c.p..