L. 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio: differenze tra le versioni

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#::e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
#::f) il matrimonio non è stato consumato;
#::g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164<ref name="L74a6">Articolo così modificato dall’art. 6, L. 6/3/1987, n. 74.</ref>
 
==Articolo 4 (Domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione del matrimonio)==
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#Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
#L’appello è deciso in camera di consiglio.
#La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo<ref name="L74a8">Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 6/3/1987, n. 74.</ref>.
 
==Articolo 5 (Disciplina) ==
1. #Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'interventol’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'artall’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficialeall’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
2. #La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio<ref name="L74c9">Comma così sostituito dall’art. (1)9, L. 6/3/1987, n. 74.</ref>.
3. #Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.<ref (1)name="L74c9" />.
4. #La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.<ref (1)name="L74c9" />.
5. #La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'artdell’art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6. #Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligol’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altrodell’altro un assegno quando quest'ultimoquest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive<ref name="L74c10">Il presente comma ha così sostituito l’originario c. (2)4 giusta art. 10, L. 6/3/1987, n. 74.</ref>.
7. #La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegnodell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.<ref (2)name="L74c10" />.
8. #Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.<ref (2)name="L74c10" />.
9. #I coniugi devono presentare all'udienzaall’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivosull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.<ref (2)name="L74c10" />.
10. L'obbligo#L’obbligo di corresponsione dell'assegnodell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. #Il coniuge, al quale non spetti l'assistenzal’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'entedell’ente mutualistico da cui sia assistito l'altrol’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze<ref name="L436a1">Comma aggiunto dall’art. (3)1, L. 1/8/1978, n. 436.</
 
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(1) Il presente articolo è stato cosi' sostituito dall'art. 8, L. 06.03.1987, n. 74.
 
 
 
=Articolo 5 - [Disciplina]=
 
1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
 
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. (1)
 
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. (1)
 
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti. (1)
 
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
 
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. (2)
 
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. (2)
 
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. (2)
 
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. (2)
 
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
 
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze. (3)
 
 
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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9, L. 06.03.1987, n. 74.
 
(2) Il presente comma ha così sostituito l'originario comma quarto in virtù dell'art. 10, L. 06.03.1987, n. 74.
 
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 01.08.1978, n. 436.
 
 
 
=Articolo 6 - [Obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli]=