DPCM 16 aprile 2021 - Destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale: differenze tra le versioni

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contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 
Art. 2
Destinazione del due per mille
1. Nell'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto della presentazione
della dichiarazione dei redditi, puo' effettuare la scelta di
destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle
persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui all'art. 1 del
presente decreto ammessi al riparto.
2. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del due per
mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione unica, nel
modello 730-1, ovvero nel modello Redditi persone fisiche relativi al
2021, anno d'imposta 2020.
3. Il contribuente effettua la scelta indicando il codice fiscale
dell'associazione cui intende destinare la quota del due per mille
della propria imposta e apponendo la firma nell'apposito riquadro
presente nella scheda di cui al comma 2. Gli importi relativi alle
scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un
codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non
inserito negli elenchi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono
ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute
da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.
4. Ogni contribuente puo' indicare una sola associazione per scelta
di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'apposizione nel riquadro di segno non
riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.
5. La scelta di destinazione del due per mille dell'Irpef di cui al
presente decreto non e' alternativa alle scelte di destinazione
dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato oppure a un'Istituzione
religiosa, del cinque per mille dell'Irpef per finalita' di interesse
sociale, ivi incluse le attivita' di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali, e del due per mille dell'Irpef in
favore di un partito politico.
 
Art. 3
 
Riparto del due per mille
1. Ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 1 del presente
decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente
destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non
sottoposti all'obbligo di presentarne dichiarazione che hanno
effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della firma e
l'indicazione del codice fiscale del beneficiario.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai
sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati
occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a
ciascuno dei soggetti per i quali sia stata effettuata una valida
destinazione della quota del due per mille. L'amministrazione
competente in ordine alla procedura di erogazione del contributo e'
il Ministero della cultura. Ai fini della determinazione del due per
mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno.
3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la
corresponsione del due per mille del gettito Irpef alle associazioni
culturali, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti, per
l'anno 2021, sono iscritte sul pertinente capitolo di spesa del
bilancio dello Stato.
4. Per ragioni di economicita' amministrativa, non sono erogate le
somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le
indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite, in proporzione
al valore complessivo delle destinazioni dirette espresse dai
contribuenti, tra le associazioni culturali a cui spettano somme di
importo superiore a 12 euro.
5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto
non puo' superare il limite di spesa stabilito all'art. 97-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Qualora le somme risultanti
dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente
superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a
ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.
6. Il Ministero della cultura provvede alla pubblicazione degli
elenchi dei soggetti ai quali il contributo e' stato erogato, della
data di erogazione e del relativo importo.
 
Art. 4
Accelerazione delle procedure di riparto
1. Nella ripartizione delle risorse destinate a favore delle
associazioni ammesse sulla base delle scelte dei contribuenti non si
tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi
dell'art. 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
 
Art. 5
Obblighi in capo ai beneficiari
1. Con riferimento agli obblighi in capo alle associazioni ammesse
al riparto si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020. A
tal fine l'amministrazione competente e' il Ministero della cultura.
 
Art. 6
Modalita' e termini per il recupero di somme
1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo
le modalita' previsti dell'art. 17 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.
 
Art. 7
Disposizioni finali
1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto,
si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
luglio 2020.
2. Il termine per la rendicontazione di cui all'art. 16 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 trova
applicazione anche per i contributi erogati ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 per i quali, a
causa delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da
COVID-19, i soggetti beneficiari non abbiano potuto svolgere le
previste attivita'.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Ministro della cultura
Franceschini
 
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Franco
 
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021
 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1100