Statuto di Roma/Capitolo Sesto. Il processo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
CandalBot (discussione | contributi)
m Bot: fix BR tag
Eumolpo (discussione | contributi)
ortografia
 
Riga 119:
2. Il regime delle sanzioni indicate al paragrafo 1 e’ stabilito nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita’ delle Prove.
 
=== Articolo 72 Protezione delle informazioni attinenti laalla sicurezza nazionale ===
 
1. Il presente Articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell’ambito dell’Articolo 56, paragrafi 2 e 3, dell’Articolo 61 paragrafo 3, dell’Articolo 64 paragrafo 3, dell’Articolo 67, paragrafo 2, dell’Articolo 68 paragrafo 6, dell’Articolo 87 paragrafo 6, e dell’Articolo 93, nonche’ i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie puo’ venire in rilievo.<br/>
2. Il presente Articolo si applichera’ altresi’ nei casi in cui una persona, a cui e’ stato chiesto di fornire informazioni o elementi di prova, si e’ rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza nazionale di’ uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti laalla sicurezza nazionale.<br/>
3. Nulla nel presente Articolo compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi dell’Articolo 54, paragrafo 3 (e) ed (f), ovvero l’applicazione dell’Articolo 73.<br/>
4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato stanno per essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti e ritenga che la loro rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avra’ il diritto di intervenire perche’ la questione venga risolta in conformita’ con il presente Articolo.<br/>