Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale: differenze tra le versioni

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II. — Conseguentemente lo Stato guarentirà alla Società, per tutta la durata della concessione: <br />
1.1. Un interesse annuo del 5 per O0/O0 e l'ammortizzazione computata sulla base di 2/10 per 0/0 sulla totalità delle spese incontrate per l'acquisto o per l'esecuzione delle linee lombarde comprese negli Stati di S. M. <br />
2.2. Una rendita annua netta di 6,500,000 lire italiane per le linee dell'Italia Centrale. Queste guarentigie, separate ed indipendenti da quelle riferibili alle linee possedute dalla Società sul territorio dell'Impero austriaco, verranno applicate in conformità delle condizioni stipulate nell'annesso Capitolato.
 
III. — La Compagnia assume l'obbligo di regolare, fra il termine di un anno, col Governo austriaco, l'applicazione degli articoli 14 e 15 della Convenzione 14 marzo 1856 e degli articoli 16 e 17 della Convenzione 23 settembre 1838, in modo da svincolare assolutamente in qualunque caso la rete lombarda dalla clausula che stipula una eventuale partecipazione dello Stato austriaco nei redditi superiori al 7 per O0/O0.
 
IV. — Tutte le strade ferrate concesse alla Società negli Stati di S. M. sia sul territorio Lombarde, sia su quello dell'Italia Centrale, s' intenderanno concesse e saranno possedute ed esercite con tutti quei diritti e quegli obblighi che risultano dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed in particolare dalla legge del 20 novembre 1859 (3754) in quanto il presente atto non vi deroga, nè venga altrimenti stabilito per future disposizioni di legge o di regolamento.
 
È espressamente convenuto che la Società non sarà soggetta alla compartecipazione prescritta dall'art. 244 della precitata
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Questo Consiglio avrà, relativamente a queste ferrovie, le stesse attribuzioni e gli stessi poteri di cui è rivestito il Consiglio residente in Vienna, relativamente alle ferrovie situate nel territorio austriaco.
 
L' Amministrazione delle ferrovie lombarde e di quelle dell'Italia Centrale, già concesse, o che fossero per esserlo più tardi alla Società. sarà intieramente affidata al detto Consiglio di Amministrazione.
 
Questa Amministrazione verrà tenuta affatto indipendente e separata da quella delle altre linee appartenenti alla medesima Società.
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VI. — La durata della concessione di tutte le linee costituenti la rete lombarda resta fissata a novant'anni dal 1° gennaio 1865. La concessione delle ferrovie dell'Italia Centrale spirerà il 31 dicembre l948.
 
VII. — Si dichiarano annullate tutte indistintamente le disposizioni relative alle reti delle strade ferrate lombarde e dell' Italia Centrale, contenute nelle Convenzioni in data 14 marzo 1856, 8 aprile 1857, 23 settembre 1858, stipulate col Governo Austriaco, e nelle Convenzioni in data 1 maggio 1851, 17 marzo 1856, stipulate coi Governi dell'Austria, di Parma, di Modena. Pontificio e della Toscana, non che nel Capitolato annesso alla suddetta Convenzione del 17 marzo 1856.
 
I rapporti tra il Governo e la Compagnia, per quanto si riferiscono alla concessione, costruzione ed esercizio delle reti stesse, saranno quind'innanzi esclusivamente regolati dalla presente Convenzione e dall'annessovi Capitolato.