Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale: differenze tra le versioni
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II. — Conseguentemente lo Stato guarentirà alla Società, per tutta la durata della concessione: <br />
III. — La Compagnia assume l'obbligo di regolare, fra il termine di un anno, col Governo austriaco, l'applicazione degli articoli 14 e 15 della Convenzione 14 marzo 1856 e degli articoli 16 e 17 della Convenzione 23 settembre 1838, in modo da svincolare assolutamente in qualunque caso la rete lombarda dalla clausula che stipula una eventuale partecipazione dello Stato austriaco nei redditi superiori al 7 per
IV. — Tutte le strade ferrate concesse alla Società negli Stati di S. M. sia sul territorio Lombarde, sia su quello dell'Italia Centrale, s'
È espressamente convenuto che la Società non sarà soggetta alla compartecipazione prescritta dall'art. 244 della precitata
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Questo Consiglio avrà, relativamente a queste ferrovie, le stesse attribuzioni e gli stessi poteri di cui è rivestito il Consiglio residente in Vienna, relativamente alle ferrovie situate nel territorio austriaco.
L'
Questa Amministrazione verrà tenuta affatto indipendente e separata da quella delle altre linee appartenenti alla medesima Società.
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VI. — La durata della concessione di tutte le linee costituenti la rete lombarda resta fissata a novant'anni dal 1° gennaio 1865. La concessione delle ferrovie dell'Italia Centrale spirerà il 31 dicembre l948.
VII. — Si dichiarano annullate tutte indistintamente le disposizioni relative alle reti delle strade ferrate lombarde e dell'
I rapporti tra il Governo e la Compagnia, per quanto si riferiscono alla concessione, costruzione ed esercizio delle reti stesse, saranno quind'innanzi esclusivamente regolati dalla presente Convenzione e dall'annessovi Capitolato.
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