L. 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: differenze tra le versioni

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== CAPO I - PRINCIPI GENERALI ==
==== Art. 1. Finalita' e definizioni ====
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche'nonché della dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
 
2. Ai fini della presente legge si intende:
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==== Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali ====
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e'è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche'sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
 
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche'nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
 
==== Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico ====
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
:: a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche'nonché in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
:: b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
:: c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
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:: e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
 
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche'nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
 
==== Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici ====
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e'è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
 
==== Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero ====
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero e'è soggetto alle disposizioni della presente legge.
 
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
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== CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO ==
==== Art. 7. Notificazione ====
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e'è tenuto a darne notificazione al Garante.
 
2. La notificazione e'è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche'nonché dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova notificazione e'è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
 
3. La notificazione e'è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
 
4. La notificazione contiene:
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:: e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
:: f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
:: g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonche'nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
:: h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
:: i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
 
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche'nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
 
==== Art. 8. Responsabile ====
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2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d====
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e'è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
 
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
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=== Sezione II Diritti dell'interessato del trattamento dei dati ===
==== Art. 11. Consenso====
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e'è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
 
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
 
3. Il consenso e'è validamente prestato solo se e'è espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
 
==== Art. 12. Casi di esclusione del consenso ====
1. Il consenso non e'è richiesto quando il trattamento:
:: a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
:: b) e'è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e'è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
:: c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
:: d) e'è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
:: e) e'è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
:: f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
:: g) e'è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
:: h) e'è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
 
==== Art. 13. Diritti dell'interessato ====
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:: b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere :: a), :: b) e :: h);
:: c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche'nonché della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
:: d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche'ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
:: e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
 
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:: b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
:: c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
:: d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche'nonché la tutela della loro stabilita';
:: e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera :: h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h====
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
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2. I dati possono essere:
:: a) distrutti;
:: b) ceduti ad altro titolare purche'purché destinati ad un trattamento per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
:: c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
 
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e'è nulla ed e'è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
 
==== Art. 17. Limiti all'utilizzabilita' di dati personali ====
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==== Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali ====
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e'è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
 
 
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:: f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
:: g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
:: h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche'nonché tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti.
 
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
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== CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI ==
==== Art. 22. Dati sensibili====
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche'nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
 
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e'è tenuto ad adottare.
 
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
 
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1, lettera :: h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
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2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
 
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
 
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e'è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
 
==== Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale ====
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere :: a) e :: d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e'è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
 
==== Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista ====
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e'è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e'è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
 
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera :: h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e'è tenuto a recepire.
 
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e'è adottato in via sostitutiva dal Garante ed e'è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l====
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
 
==== Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche ====
1. Il trattamento nonche'nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
 
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
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== CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE ==
==== Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici====
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
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1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
 
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine e'è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
 
3. Il trasferimento e'è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
 
4. Il trasferimento e'è comunque consentito qualora:
:: a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
:: b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e'è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
:: c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
:: d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
Riga 285:
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
 
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e'è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e'è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo' essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
 
 
Riga 297:
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
 
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento e'è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
 
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non e'è adottata la decisione di cui al comma 4 ed e'è impugnabile unitamente a tale decisione.
 
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
 
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato :: e), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale e'è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
 
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
 
9. Il danno non patrimoniale e'è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
 
 
Riga 317:
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
 
3. Il Garante e'è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
 
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
 
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
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:: g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
:: h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
:: i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalita', nonche'nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
:: l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e'è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
:: m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
:: n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che e'è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
:: o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
:: p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
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2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
 
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e'è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
 
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera :: l), del presente articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
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5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
 
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e'è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
 
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificita' della verifica, il membro designato puo' farsi assistere da personale specializzato che e'è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .
 
==== Art. 33. Ufficio del Garante ====
1. Alle dipendenze del Garante e'è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e'è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente e'è determinato in misura non superiore a quarantacinque unita', su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
 
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e'è soggetto al controllo della Corte dei conti.
 
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche'nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi' previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonche'nonché le norme volte a precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonche'nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e'è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo' comunque essere emanato.
 
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
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== CAPO VIII - SANZIONI ==
==== Art. 34. Omessa o infedele notificazione====
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, e'è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena e'è della reclusione sino ad un anno.
 
==== Art. 35. Trattamento illecito di dati personali ====
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e'è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
 
2. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, e'è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
 
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e'è da uno a tre anni.
 
==== Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati ====
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e'è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e'è della reclusione da due mesi a due anni.
 
2. Se il fatto di cui al comma 1 e'è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
 
==== Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante ====
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e'è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
 
==== Art. 38. Pena accessoria ====
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==== Art. 39. Sanzioni amministrative ====
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e'è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
 
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e'è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
 
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e'è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
 
 
== CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE ==
==== Art. 40. Comunicazioni al Garante ====
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e'è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
 
==== Art. 41. Disposizioni transitorie ====
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==== Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti ====
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'è sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controll:: i). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e'è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
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5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
 
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e'è sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto; tale Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
 
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e'è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche'nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e'è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
 
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole:: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
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1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
 
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonche'nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche'nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi' ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
 
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
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1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
2. Il Ministro del tesoro e'è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
==== Art. 45. Entrata in vigore ====