L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: differenze tra le versioni

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{{Centrato|TITOLO I}}
 
{{Centrato|'''Disposizioni sul diritto d'autore'''}}
 
{{Centrato|Capo I}}
 
{{Centrato|OPERE PROTETTE}}
 
OPERE PROTETTE}}
 
{{§|1.|'''1.'''}} [1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che
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Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
{{Centrato|Capo II}}
 
{{Centrato|SOGGETTI DEL DIRITTO}}
 
SOGGETTI DEL DIRITTO}}
 
{{§|6.|'''6.'''}} Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale
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atti e sulle loro pubblicazioni.
{{Centrato|Capo III}}
 
{{Centrato|CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE}}
{{Centrato|Sezione I — ''Protezione della utilizzazione economica dell'opera.''}}
 
}}
 
{{§|12.|'''12.'''}} [1] L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
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[2] Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
{{Centrato|Sezione II — ''Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore''}}
 
{{Centrato|''(Diritto morale dell'autore)''.}}
 
 
''(Diritto morale dell'autore)''.}}
{{§|20.|'''20.'''}} [1] Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto
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{{Centrato|Sezione III — ''Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.''}}
 
 
{{§|25.|'''25.'''}} I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del
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in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato dalla norma.
{{Centrato|Capo IV}}
 
{{Centrato|NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TALUNE CATEGORIE DI OPERE}}
 
{{Centrato|Sezione I — ''Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche''.}}
 
NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TALUNE CATEGORIE DI OPERE
Sezione I — ''Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche''.}}
 
{{§|33.|'''33.'''}} In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai
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{{Centrato|Sezione II — ''Opere collettive, riviste e giornali.''}}
 
 
{{§|38.|'''38.'''}} [1] Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore
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{{Centrato|Sezione III — ''Opere cinematografiche.''}}
 
{{§|44.|'''44.'''}} Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della
sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico.
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{{Centrato|Sezione IV — ''Opere radiodiffuse.''}}
 
 
{{§|51.|'''51.'''}} In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo
esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con
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{{Centrato|Sezione IV — ''Contratti di rappresentazione e di esecuzione.''}}
 
 
{{§|136.|'''136.'''}} [1] Il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera
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{{Centrato|Sezione V — ''Ritiro dell'opera dal commercio.''}}
 
142. [1] L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio,
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comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.
{{Centrato|Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti}}
 
di opere d'arte e di manoscritti}}
 
{{§|144.|'''144.'''}} 1. Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni
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pseudonime.
{{Centrato|Capo III}}
 
{{Centrato|DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE}}
{{Centrato|Sezione I — Difese e sanzioni civili.}}
 
}}
 
1. — Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.
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se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.
 
{{Centrato|TITOLO IV}}
 
{{Centrato|Diritto demaniale}}
 
 
{{§|175.|'''175.'''}} -(abrogato).
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{{§|179.|'''179.'''}} -(abrogato).
{{Centrato|TITOLO V}}
 
{{Centrato|Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore}}
 
 
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore}}
{{§|180.|'''180.'''}} [1] L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di
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[3] All’Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell’art. 182.
{{Centrato|TITOLO VI}}
{{Centrato|Sfera di applicazione della legge}}
 
 
{{§|185.|'''185.'''}} [1] Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta,
salve le disposizioni dell’art. 189.
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degli artt. 186, 187 e 188.
 
{{Centrato|TITOLO VII}}
 
{{Centrato|Comitato consultivo permanente per il diritto di autore}}
}}
 
{{§|190.|'''190.'''}} [1] È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un comitato consultivo permanente