Capitolato della strada ferrata Centrale italiana: differenze tra le versioni

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Silvio Gallio (discussione | contributi)
c'è sempre qualcosa...
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spazie e punti e virgole grrr
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''Art.'' 8. Saranno apposte lungo tutto il piano stradale colonnette di chilometro in chilometro, come suole generalmente praticarsi lungo le strade ferrate.
 
''Art.'' 9. Ove occorrerà di attraversare o costeggiare colla strada ferrata fiumi, torrenti , canali di irrigazione e navigabili e scoli d’acqua, i concessionarj devono procurare che non sia recato danno al loro corso, nè ai fondi adjacenti, onde evitare giusti reclami per parte dei rispettivi possessori, come devono ristabilire ed assicurare a tutte loro spese quegli alvei che fossero stati tagliati, trattenuti o modificati, e rimanere risponsabili interamente di tutti i suddetti danni derivati dall’inosservanza del presente patto.<br />
Gli acquedotti che per si fatto oggetto occorresse costruire sotto le strade pubbliche e sotto la strada ferrata saranno di ferro o di opera muraria.
 
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''Art.'' 12. Quando nel costruire la strada ferrata si arrechi impedimento al sicuro e comodo transito per le altre strade ordinarie che essa avvicina o attraversa, dovranno essere presi a cura e spese della Società i necessari provvedimenti, come passi provvisori, ripari od altro.
 
''Art.'' 13. Nella costruttura delle gallerie sotterranee, dove occorrono pazzipozzi per dar loro aria, questi non dovranno aver l’apertura sopra alcuna pubblica via, e saranno alla loro bocca superiore contornati di un muro di due metri di altezza, e secondo i casi anche coperti con rete metallica.
 
''Art.'' 14. Laddove abbisogni cavar terra dai fondi adjacenti per istabilire in riempimento il piano stra4alcstradale, l’estrazione della terra necessaria a quest’oggetto non che alla formazione degli argini e di ogni altro qualsiasi ripieno della strada ferrata e sue dipendenze, dovrà essere fatta con regolarità, tanto per rendere possibilmente minore il danno dell’agricoltura, quanto per non dar luogo a ristagni, d'acque con pregiudizio della salubrità dell’aria.<br />
Dove siffatti ristagni si verificassero inevitabili, la Società dovrà eseguire a proprio carico tutti i lavori atti a rimuoverli, prevj gli opportuni concerti con la Commissione.
 
''Art.'' 15. Il piano stradale, compreso i ponti, sarà formato per due binari in tutta la strada in pianura e fino al piede dell’Appennino. <br />
Quanto al ponte sul Po presso Borgoforte la determinazione della formazione per semplice o doppio binario sarà rimessa all’approvazione del progetto. Ma nell’Appennino sarà costruito il piano stradale per un solo binario tranne in quei luoghi ove occorreranno sviamenti. La larghezza del piano stradale a due binari sarà di otto metri da ciglio a ciglio, e quella per un binario solo sarà di cinque metri,. La distanza fra l’una e l’altra guida di ferro è stabilita da metri 1,43 a metri 1,45 per accordarsi colle larghezze delle carreggiate nelle strade esistenti.
 
''Art.'' 16. L’armamento del piano stradale consisterà in un abbondante letto di ghiaia disposta orizzontalmente, nella quale verranno collocate le traverse di rovere, di castagnecastagno, di larice o di pino, con sovrapposte le guide di ferro. Il peso di questo guida non sarà minore di chilogrammi 25 per metro corrente per la pianura, nè di chilogrammi 30 per le pendenze eccedenti il 1/<small>200</small>.<br />
Rispetto poi all’armamento in genere la Società concessionaria sarà in libertà di proporre qualunque altro sistema, purchè corrisponda agli ultimi progressi dell’arte, e che sia stato esperimentato per buono, e la Commissione ne farà soggetto di opportuno esame per decidere se sia da adottare.
 
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''Art.'' 19. Dovranno incominciarsi i lavori della costruzione della strada ferrata centrale italiana non più tardi del mese di agosto 1856 contemporaneamente non solo in tratti o punti di pianura appartenenti ai varj Stati interessati, ma ben anche nell’Appennino, ogniqualvolta la Società trovi di potersi uniformare agli studi eseguiti dai precedenti concessionarj.
 
''Art.'' 20. Non più tardi del mese di giugno p. v. pei lavori da incominciarsi i primi, come all’articolo precedente, nè del giugno 1857 per lutti gli altri lavori della strada, e in ogni caso pei lavori da intraprendersi nel frattempo due mesi sempre innanzi di porvi mano si presenteranno dalla Società alla Commissione internazionale i progetti i quali tanto per l’andamento stradale quanto per le stazioni, pei manufatti principali e pei ponti non minori di dieci metri di luce, dovranno comporsi di sviluppi planimetrici ed altimetrici, e di sezioni orizzontali e verticali non meno che di prospetti esterni, ed oltre a ciò di memorie descrittive e giustificative. Per tutte le opere minori si daranno tipi normali. E pel caso che tutti gli studj già esistenti pel passaggio dell’ Appenninodell’Appennino non siano accettati dai concessionari, questi presenteranno i nuovi nel più breve termine possibile., e almeno in parte non più tardi del mese di agosto per mettersi in grado di riassumere i lavori due mesi dopo l’approvazione. Ai lavori più importanti, come i grandi viadotti ed i trafori, si porrà mano non più tardi di due mesi dopo l’approvazione dei progetti o dopo le convenute loro riforme. Qualunque differimento che derivasse dalle pratiche di cui la Commissione e suo uffizio sono competenti non implicheranno responsabilità alla Società concessionaria.
 
''Art.'' 21. I Governi si riserbano di erigere a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; la Società in questo caso avrà l‘obbligol'obbligo di dare comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici, e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Corrispettivamente i Governi concederanno alla Società l’usol'uso gratuito dei telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente al servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.
 
''Art.'' 22. Si riserbano inoltre Governi ad autorizzare e fare eseguire acquedotti, canali si navigabili come di irrigazione e scoli di acqua attraverso i territori ove è situata la strada ferrata o in luogo vicino o lontano secondo i bisogni del servizio e comodo pubblico. La Società non potrà opporsi a consimili costruzioni nè tampoco richiedere qualsiasi indennità, purchépurchè per esse non risulti impedimento alla circolazione sulla strada ferrata nè alcuna spesa a suo carico.
 
''Art.'' 323. Lo strada ferrata non potrà essere messa in attivazione ed in esercizio, ossia aperta all’uso del transito pubblico, se non quando la Commissione dietro accurate e diligenti ispezioni si sarà accertata che i tratti compiuti presentano la necessaria sicurezza e sono forniti delle opere necessarie al rispettivo esercizio. Tutto ciò dovrà emergere da atto regolare di corrispondente permesso.
''Art.'' 24. Entro un anno dal di dell’attivazione dell’intera strada al pubblico transito sarà fatta di essa esatta verificazione con regolare inventario, da deporsi nell’archivio della Commissione corredato delle firme della Commissione stessa e dei signori componenti il Consiglio d’amministrazione.
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oro ed argento al suo ragguaglio col compimento in erosa od in rame. Il prezzo dei trasporti di qualsiasi altro oggetto, le tasse accessorie, la classificazione delle mercanzie e le condizioni di trasporto saranno fissate conformemente alla tariffa promulgata il 24 gennajo 1852 dalla Direzione della ferrata Sud-Est Austriaca ragguagliandola al valore della Lira italiana.
 
''Art.'' 29. I prezzi di trasporto portati dalle tariffe, saranno calcolati in ragione di chilometro senza riguardo alle frazioni, sicché ogni chilometro cominciato sarà considerato a come finito. Il ponte. sul Po a Borgoforte nei riguardi della tariffa verrà parificato a cinque chilometri. Per ciò che si riferisce al peso delle mercanzie si terranno a calcolo i ventesimi dei mille chilogrammi, cosicché ogni peso minore di chilogrammi cinquanta pagherà in ragione di cinquanta chilogrammi, ogni peso compreso fra i cinquanta ed i cento pagherà in ragione di cento e così di seguito. <br /> I viaggiatori potranno avere con loro un bagaglio di peso non maggiore di 20 chilogrammi, senza andare soggetti ad alcun aumento di spesa.
 
''Art.'' 30. Le tariffe accennate nei precedenti due articoli costituiscono un limite che non potrà essere oltrepassato senza autorizzazione della Commissione internazionale. Quando per altro l’abbassamento di tariffa introdotto dallo Società nuocesse al migliore complessivo prodotto della strada, allora la Commissione avrà la facoltà dì richiedere lo ristabilimento delle tariffe precedenti o la fissazione di un termine medio fra le precedenti e l’abbassamento introdotto. Lo stesso dicasi per le facilitazioni che venissero richieste dagli speditori o appaltatori di trasporti, le quali quando sotto date condizioni venissero accordate ad alcuno dovranno accordarsi a chiunque altro accetti identiche condizioni, sicché mai si accordino favori individuali.