Capitolato della strada ferrata Centrale italiana: differenze tra le versioni
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c'è sempre qualcosa... |
spazie e punti e virgole grrr |
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''Art.'' 8. Saranno apposte lungo tutto il piano stradale colonnette di chilometro in chilometro, come suole generalmente praticarsi lungo le strade ferrate.
''Art.'' 9. Ove occorrerà di attraversare o costeggiare colla strada ferrata fiumi, torrenti
Gli acquedotti che per si fatto oggetto occorresse costruire sotto le strade pubbliche e sotto la strada ferrata saranno di ferro o di opera muraria.
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''Art.'' 12. Quando nel costruire la strada ferrata si arrechi impedimento al sicuro e comodo transito per le altre strade ordinarie che essa avvicina o attraversa, dovranno essere presi a cura e spese della Società i necessari provvedimenti, come passi provvisori, ripari od altro.
''Art.'' 13. Nella costruttura delle gallerie sotterranee, dove occorrono
''Art.'' 14. Laddove abbisogni cavar terra dai fondi adjacenti per istabilire in riempimento il piano
Dove siffatti ristagni si verificassero inevitabili, la Società dovrà eseguire a proprio carico tutti i lavori atti a rimuoverli, prevj gli opportuni concerti con la Commissione.
''Art.'' 15. Il piano stradale, compreso i ponti, sarà formato per due binari in tutta la strada in pianura e fino al piede dell’Appennino. <br />
Quanto al ponte sul Po presso Borgoforte la determinazione della formazione per semplice o doppio binario sarà rimessa all’approvazione del progetto. Ma nell’Appennino sarà costruito il piano stradale per un solo binario tranne in quei luoghi ove occorreranno sviamenti. La larghezza del piano stradale a due binari sarà di otto metri da ciglio a ciglio, e quella per un binario solo sarà di cinque metri
''Art.'' 16. L’armamento del piano stradale consisterà in un abbondante letto di ghiaia disposta orizzontalmente, nella quale verranno collocate le traverse di rovere, di
Rispetto poi all’armamento in genere la Società concessionaria sarà in libertà di proporre qualunque altro sistema, purchè corrisponda agli ultimi progressi dell’arte, e che sia stato esperimentato per buono, e la Commissione ne farà soggetto di opportuno esame per decidere se sia da adottare.
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''Art.'' 19. Dovranno incominciarsi i lavori della costruzione della strada ferrata centrale italiana non più tardi del mese di agosto 1856 contemporaneamente non solo in tratti o punti di pianura appartenenti ai varj Stati interessati, ma ben anche nell’Appennino, ogniqualvolta la Società trovi di potersi uniformare agli studi eseguiti dai precedenti concessionarj.
''Art.'' 20. Non più tardi del mese di giugno p. v. pei lavori da incominciarsi i primi, come all’articolo precedente, nè del giugno 1857 per lutti gli altri lavori della strada, e in ogni caso pei lavori da intraprendersi nel frattempo due mesi sempre innanzi di porvi mano si presenteranno dalla Società alla Commissione internazionale i progetti i quali tanto per l’andamento stradale quanto per le stazioni, pei manufatti principali e pei ponti non minori di dieci metri di luce, dovranno comporsi di sviluppi planimetrici ed altimetrici, e di sezioni orizzontali e verticali non meno che di prospetti esterni, ed oltre a ciò di memorie descrittive e giustificative. Per tutte le opere minori si daranno tipi normali. E pel caso che tutti gli studj già esistenti pel passaggio
''Art.'' 21. I Governi si riserbano di erigere a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; la Società in questo caso avrà
''Art.'' 22. Si riserbano inoltre Governi ad autorizzare e fare eseguire acquedotti, canali si navigabili come di irrigazione e scoli di acqua attraverso i territori ove è situata la strada ferrata o in luogo vicino o lontano secondo i bisogni del servizio e comodo pubblico. La Società non potrà opporsi a consimili costruzioni nè tampoco richiedere qualsiasi indennità,
''Art.''
''Art.'' 24. Entro un anno dal di dell’attivazione dell’intera strada al pubblico transito sarà fatta di essa esatta verificazione con regolare inventario, da deporsi nell’archivio della Commissione corredato delle firme della Commissione stessa e dei signori componenti il Consiglio d’amministrazione.
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oro ed argento al suo ragguaglio col compimento in erosa od in rame. Il prezzo dei trasporti di qualsiasi altro oggetto, le tasse accessorie, la classificazione delle mercanzie e le condizioni di trasporto saranno fissate conformemente alla tariffa promulgata il 24 gennajo 1852 dalla Direzione della ferrata Sud-Est Austriaca ragguagliandola al valore della Lira italiana.
''Art.'' 29. I prezzi di trasporto portati dalle tariffe, saranno calcolati in ragione di chilometro senza riguardo alle frazioni, sicché ogni chilometro cominciato sarà considerato a come finito. Il ponte
''Art.'' 30. Le tariffe accennate nei precedenti due articoli costituiscono un limite che non potrà essere oltrepassato senza autorizzazione della Commissione internazionale. Quando per altro l’abbassamento di tariffa introdotto dallo Società nuocesse al migliore complessivo prodotto della strada, allora la Commissione avrà la facoltà dì richiedere lo ristabilimento delle tariffe precedenti o la fissazione di un termine medio fra le precedenti e l’abbassamento introdotto. Lo stesso dicasi per le facilitazioni che venissero richieste dagli speditori o appaltatori di trasporti, le quali quando sotto date condizioni venissero accordate ad alcuno dovranno accordarsi a chiunque altro accetti identiche condizioni, sicché mai si accordino favori individuali.
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