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COSTITUIRE LI CENSI i 9, in fhimiofa in tutto, òin parte, ceffi parimente à pericolo del Compra tare l’affitto à proporzione, r 6. Che fé poi ciò fuccedcflè per dolo, ò colpa del Venditore, quello fia tenuto relìituire al Compratore il prezzo del cenfo, overo cotti tuir* Io lopra altra cola immobile, fecondo la norma prelcritta di Apra. 7. Che volendo il Padrone dellacola, ò fondo fottopofìa al cenfo, quella vendere, fia tenuto preferire il Padrone del cenfo ad ogni altro Compratore, e doppo che gli haverà notificato il prezzo, e le condizioni colie quali detta cofa deve eller Venduta, converrà afpertare per quindici giorni la di lui deliberazione, (e Vuole comprarla, ò nò, Le altre cofe poi piefci itr^ cd efprcfìc nelle Confìituzioni de* Nofìri Pi edecellori circa la rafia, e devoluzione, ò repetizione de! Capitale per non haver pagato I affitto, per tré anni fucceffivamente, premeffili foliti mandati-, & altre cole non contrarie alle prefenti Confìituzioni, vogliamo che 1 eliino ferme fin ad altra nofìra deliberazione. S. Dichiarando, che li beni devoluti per caufa degli affitti non pagati, overo me fi in zio ne del Capitale levati come fopra, poffi.no efier ricuperati dall Affittaiolo in qualunque tempo, mediante Io fborfo deli’ ideilo Capitale con tutti gl incorfi e fpefe indi feguitejdechiarando perciò, che tutti li ce n fi, over affitti, che in avvenire follerò celebrati lotto altro modo, forma, ò patti, fuori delli fopra preferirti, fiano nulli, ed’ulurarj, e per confeguenza anco fottopofìi alle douute pene, 9. Cioè, che li Principali, che contro la forma preferittà confìituifìero cenò, incornilo per ogni affitto, over cenfo, la pena di dieci, vinricin<31.5, cinquanta, e cento marche, e più, e meno, conforme alla qualità de cali, e delle Perfone, d applicarfia! Fifco, e li Notari, che fcriveranno limili contratti, oltre altre pene arbitrarie, ipfo Ture, & f’fofo e in tendino privati dell’officio del Notariato Te vr m ° nÌ -’ e M, ediat?- ri ^ 0me Partecipi del delitto, venghino m,niti come V fu rari, e li cenfi che per il pattato fono flati celebrati rontm la difpofizione delle Leggi, e Conrtituzioni de’ Nottri Predecefìbri vog lanio che tettino fottopofìi alle cenfure preferitte dalle Leggi. Et acciò fi pottà più facilmente conofcere, con quali modi, fotto apparente fi<>u ra di vendita, e compra hi frode delle Leggi, e Confìituzioni, e contro’ la lopra preferita forma fimi! forte de’ contratti cenfuali fi fì,oI celebraìe, e lotto altre diverfe figure, e machinazioni commettere l’Vlura Iiabbiamo riputato efler cofa importante, Io fpiegare, e foggiungere almi m cafi de più frequenti, che fi fogliono pratticarein quelle Parti affiu- * che vie più fi comprendi la caufa di quella nofìra Confìituzioni dò°akS"’ 1 |giorl^ m ’ i,COntrattÌ,ll ’ci t i> & u,ur " i > n «P“ ir ’ alìegar’Òn •j!ct. ini comprano un fondo, over’altro fìab/Ie da chi.. ’ k 0» r, ° di danaro, e ne! medefimo tempo, lo locano al Venditore per certa annua pendone, col patto di redimerlo nel qual latto f, vien a comettere in più modi la’frodi, ò alme,ri 1 ingiùfìizia^ ” laqiialità ra TauanS C H e i f v j Iorc ’ ò P rezz0 non v ’e" fecondo cornarne ’ JrT de f?,ld °» nè il Compratore hi l’intenzione di Venditore ’ f»on trattiene in fe il fondo, ma loda in locazione al Venditore, e né tampoco quello hà I* intenzione di venderlo, perchè n n vuo e pnvailene, mà ritenerlo fotto finto nome di condotta Inoltre fi frutti deìfoSdo 0 ’ ° VCr f tt0,,? ie VÌCne flabllito» non corrifpendc alJ.. f| r ’! f,° nt o, come doverebbe edere, mà al danaro. Di più, perchè il pcio degli aggravi, & il pericolo vieti’ addoflatto al Conduttore, phe pur