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llù fima Vindemia, come fò per il paflàto praticato: E fe cosinoli debba farli, cofa s’habia in tal cafo da fare, & oflervare? SESTO 5 Di più fi ricerca, fe il Cenftiario per maggior cauzione e fióureza del Padrone fia tenuto giurare, elfere la cofa, iopra la quale hàconftituito il ce ufo, fua propria, libera, & àniun altro obliata almeno per quanto eflò Tapi. Sopra il fecondo, che principia - che il prezzo debba efler intiero S ETTIMO. Prefuponendo, che il Compratore dell’Affitto, overo Celilo facefle qualche contratto col fuo Debitore liquido, e reale per caufa legitima, & alla prefenza del Notaro, & de’ Teftimoni pagafle ad elfo Venditore, ò Cenfuario il prezzo del Capitale d’affitto conftituito fecondo la predetta forma; fe il Creditore doppo terminato l’affare polli in prefenza di deto Notaro, e Teftimoni riceverediquell’ifteffo danaro da detto Centuario, e Debitore, volendo quello fodisfare al fuo debito? E eafo che non polli riceverlo inquell’ifteffo momento,cioè iubito doppo fpedito il contratto dal Debitore, quando ciò poffi fere:e non potendo mai di quel denaro riceverne in pagamento, perqual calila ciò venghi vietato dalla Legge? e cofa in tal cafo s 1 babbi à fare, «ccioche detto Creditore polli confeguire da effo Affi tralino, e Debitore il Ino credito liquido, come fù detto di fopra, e del quale non verte alcuna controversa tra le Parti contraenti? OTTAVO. Inoltre fi ricercà, le Ticio volefle cedere à Seio un’affitto, qual’elio hà comprato da Sempronio, fe detto Seio polli dare in pagamento per il detto affitto beni mobili, e fe moventi? E fe può far quello, perchè non potrà anco darli nella compra di limile affitto come nella predetta Ceffione.* Et in cafo che non poteflero darli mobili e fe moventi nella Ceffione del premeflò affitto, e che il Padrone di quello ( come giornalmente fuceede ) a caufa della propria neceffità venghi coftretto vendere, ò cedere tal affitto, & non ritrovi pronto il danaro, cofa debba fare? NONO. Di più, fe in vigore della predetta forma il Cenfuario far rà tenuto ( come per il palfato s’hà oflervato ) pagare le mercedi dell’Inftrumento della Conftituzione d’eflò affitto? e fe in detto Inflromento, ciò poli] il Notaro lecitamente fcrivere di corTenfo delie Parti, come parimente, è flato praticato per l’addietro, eflendo che in detta forma non pare eflere ciò proibito nell» contratti de’ Cenfi, DECIMO. Se il Notaro che è per rogarli dell’Inftrumento fopra il detto affitto, e li Teftimoni, debbano continuamente eflere prefenti a vendere fare, & olfervarfi, quanto fi contiene in alcuni deili foprafcritci Capitoli, e cafo che debbino intervenire? a quali cofe debbino attendere, & oflervare, overo, fe badi, che fijno prefenti alla publicazione dell’Inftrumento, come fù oflervato per il paflato. Sopra de’ quali queliti,e cadauno di elfi, fi ricerca, ciò che debbafi oflervare, affinché li Contraenti Notaio, e Teftimoni non incorrino nelle pene contenute in detta forma; RES