Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/221: differenze tra le versioni

→‎Pagine SAL 25%: Creata nuova pagina: m NUOVA CONSTI TU ZIO NE SOPRA LO SCIOGLIMENTO DEL CENSO Cioè, come, e quando poffi, e debba rilcuoterfi,c farne il rifcatto in altra fpecie...
 
(Nessuna differenza)

Versione attuale delle 15:47, 28 apr 2020

m NUOVA CONSTI TU ZIO NE SOPRA LO SCIOGLIMENTO DEL CENSO Cioè, come, e quando poffi, e debba rilcuoterfi,c farne il rifcatto in altra fpecie di pagamento, che in pronto danaro, contro la volontà del Padrone del Genio. ARLO EMANUELE pei* l’Iddio Grazia Vefcovo e Principe di Trento &c. Ancorché per redimer’il cento ordinariamente non podi redimirli il prezzo al Padrone del medefimo cenfo, in altra fpecie contro fua voglia, che in effettivo danaro, l’ifperieuza però naaeflra delle cofeci addita, ben fpedo uiccedere, che per qualche giuda caufa di necefìi a incalzante, fingolarmente dove la povertà del Debitore, ò l’adizione dell’Eredità fatta col beneficio della Legge, ed’Inventario, apre l’adito alla Separazione, e difviffione Giudiciale de’beni tra li Concorrenti, il Padrone del cenfo, volendo, ò non volendo, contro la natura del contratto cenfuale, vien ccrflretto ricever in pagamento, & edinzione del eapitale ò fiftefiò fondo fottopodoal cenfo, over’altri beni del Debitore in ci limo de Periti: nel che molti fi lamentano, che vengono indebitamente gravati, poiché detta dima vien latta non correlativa alla quantità de’frutti (che in quello Paefe li contratti cenfuali, in vigore delle Gofttfuzioui’ de’ Noftri Predeceflbri fogliono portare il fette per cento) mà più torto da certo abufo de’ cornerei la fi deduce; in guida tale, che quelli, gli qual: a principio ricavavano entrata annuale di fette fiorini per cento, appena ricavano il tré ò quattro per cento dai frutti de beni, ricevuti doppo in pagamento. Perciò volendo ovviare à limili inconvenienti, e provedere al commodc, ed’indennità de’Noftri Sudditi, inherendo alla d upofizione delli medefimi noftri Anteceflòri, quali hanno dichiarato,che nella conftituzione del Cenfo, il giufto prezzo fia quello, al quale con nponde la porzione de’ frutti, che fi ricavano dalli beni cenfiti, comandiamo, e ftatuimo; che s’babbi da offervare f ifteffa regola, e norma di ftima nella diftòluzione, & eftinzione del cento; la onde per Tavvenire ogni qual volta per caufa di qualche fopragionta neceffita fi dara il cafo di far la reftituzione del Capitale in altra fpecie, che in effettivo contante, fi doverà liquidare ii prezzo de’ beni d’affignarfegli in pagamento, in riga del vero valore de’ frutti, che annualmente indi fi ricadano, affinché quello, al quale fi adeguano, poffi confeguire una rendita annuale equivalente all’emolumento, che dal Cento coftituito haverebbe annualmente ricavato avanti la rifoluzione del cenfo. Finalmente per divertire le frodi, che fi potrebbero facilmente tramare in preggiudiefo de’ Debitori, vogliamo, e comandiamo che!i beni, da fiimarfi fecondo la predetta norma, avanti che venghino affigliati in pagamento alli Creditori cenfuali, debbano foggiacel e alla publica fubafìazione per nove giorni, e tré volte con alta voce in tré divedi giorni, fra li primi fei, publicamente edere proclamati venali àchi licitandoeffibirà maggior T Càf-