Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/177: differenze tra le versioni

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non ammetdno appellazione, nè di haver circa quefto derogato alle ragioni della Città, ò di perfone particolari: E così diciamo&c. In fede eteftimonio di ciò habbiamo fatto fare le prefenti avvalorate col figlilo del prelibato Reverendiffimo Signor noftro Vefcovo, e Padrone. Dato in Trento dal Cartello di Buon Configlio, li cinque Decembre, l’Anno 1521. Che non fi debbino lavare le pelli, e lana nelle roze della Città Gap. 118I Noi tre fiatuimo, ed’ordiniamo, che ninna perfona ardifea, ò prefumi lavare lana, pelli, ò corame di qualfifia forte,nelle roze, che (corrono per la Città, eccettuata la roza del Portato, ove fogliono lavorare li Garbari, fotte pena di lire dieci di danari per ogni volta, e per qualunque contrafaciente, d’applicarli alla Camera Vefcovale, ed’ogn’uno ne porti sffere l’accusatore, come fopra. Della mercede del Notaro del Criminale Gap» 119 I Noltre fiatuimo, ed’ordiniamo, che qualunque Notare deputato al malefìcio, da qual fia Inquifito ex Officio, overo à denoncia, ò querela, à caufa di qualche delitto importante pena pecuniaria, habbi per ogni querela, ò denoncia femplice, quanti fiano li querelati, ò denonciati, carentani quattro, fe tal denoncia, querela, over inquifizione non eccederte un folio: Mà fe eccederte, quanti fi fiano li querelati, inquifiti, over denonciati, non porta ricevere più di carentani otto. P Er la rifpofta poi, e fegurtà à denoncia, querela, over inquifizione, habbi il Notaro carentani quattro, quante fi fiano le perfone nella raedefimarifpofla, e caufa. P Er i; eiame de Teftimoni, perla faccia della metà d’un foglio, la qual faccia conftituifce la quarta parte d’un foglio intiero, quanti fi fiano li querelati, ò producenti, habbiail Notaro carentani quattro, e tanti ne babbi anco l’Efaminatore: Elo rterto fi ortervi quanto all’efame de’tefti»oni, nelle caule capitali, ed’il Notaro, ed’Efaminatore non debba apponervi cofe fuperflue, non appartenenti alla caufa, ne’fomminirtranti alcun adminicolo, e facendo altrimente, delle cofe fuperflue non fi paghi alcuna cola. P Er l’inquifizione capitale, overo corporale femplice, ancorché contenerte più delitti, fino à quattro, e non più, fi debbano al Notaro lire due, e carantanifei: ed’indi lopra, la mercede non ecceda lire cinque, quanti fi fiano gl’Inquifiti. P Er ogni confìituto fuori di tortura, ed’in Palazzo, habbia il Notaro carentani otto per ogni carta, che conftituifce mezo foglio. P Er ogni conftituto ricevuto ne’ tormenti, e nel Palazzo, habbia il Notaro lire due di buona moneta: Mà fe il conftituto farà feguitoin Caftello fuori di tortura, habbia il Notaro lire due di buona moneta,e ne’ tormenti ne habbia lire tré di buona moneta. I Noltre fe alcun inquifito, querelato. ò denonziato comparirà à far la fua difefa per fe, overo mediante il Procuratore ne’ cafi permeili dalle Leggi, ed’bavera fatto le f’ue difefe, in tal cafo venga fodisfatto il Notaro delle fue mercedi, nel modo che fu detto di fopra, rifpetto agli atti, Delle altre poi fcritture, procefli, ed’atti, copie d’indici)e di qualunque altra cofaagitata, habbia il Notaro quell’iftefla mercede, che fuol havere fecondo la tafta quarto di pift. preferitta nella caufa civile, ed’inoltre il Della