Legge regionale Lazio 12-08-1996, n. 34 - Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre: differenze tra le versioni

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==ARTICOLO 5 (Concessioni edilizie)==
*1.Chiunque intenda procedere alla costruzione delle
serre di cui all' articolo 1 deve chiedere al comune il
rilascio della concessione ai sensi dell' articolo 1 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed
integrazioni.
*2. La domanda di concessione deve essere corredata di:
**a) certificato catastale;
**b) planimetria catastale;
**c) planimetria indicante la localizzazione su scala 1: 500 e 1: 2.000;
**d) planimetria indicante la dimensione delle opere in
1: 500 e 1: 2.000;
d) planimetria indicante la dimensione delle opere in
progetto su scala 1: 200;
**e) la cartografia ubicativa;
**f) particolari costruttivi su scala 1: 50;
**g) piano di produttività agricolo.
 
*3. Il rilascio della concessione è connesso alla specifica
destinazione di uso agricolo di manufatti e pertanto gli stessi non
possono essere destinati a diversa utilizzazione. A garanzia di ciò,
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mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti.
 
*4. E' soggetta alla semplice comunicazione al Sindaco la
mera sostituzione degli elementi costituenti le serre già
esistenti.