Legge regionale Lazio 12-08-1996, n. 34 - Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 55:
==ARTICOLO 4 (Disposizioni tecniche)==
*1. Lo strumento urbanistico comunale di cui all' articolo 3 indica disposizioni tecniche da rispettare per la costruzione delle serre, tenendo conto dei seguenti criteri:
**a) la superficie coperta non deve superare il settanta per cento dell'area disponibile, ove questa sia inferiore a 30.000 metri quadri; non deve superare il cinquanta per cento dell'area disponibile per le superfici eccedenti i 30.000 metri quadri;
**b) l' altezza, misurata al colmo delle coperture, non deve superare i metri 6 (sei);
quadri; non deve superare il cinquanta per cento dell'area disponibile per le superfici eccedenti i 30.000 metri quadri;
**b) l' altezza, misurata al colmo delle coperture, non deve superare i metri 6 (sei);
**c) le distanze minime non possono essere inferiori a:
***1) metri cinque dai fabbricati adibiti a civile abitazione;
***2) metri tre dai confini di proprietà;
***3) quelle previste dal vigente codice della strada. Non è prevista alcuna distanza minima fra le serre e gli annessi agricoli;
Non è prevista alcuna distanza minima fra le serre e gli annessi agricoli;
**d) le pareti verticali non possono superare l'altezza di metri quattro all'intersezione della linea di gronda;
**e) nel progetto deve essere prevista l' esecuzione delle opere necessarie per la regimazione, la raccolta, l' incanalamento e lo scarico delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall' esercizio dell' impianto;