Legge regionale Lazio 12-08-1996, n. 34 - Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre: differenze tra le versioni
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==ARTICOLO 4 (Disposizioni tecniche)==
3 indica disposizioni tecniche da rispettare per la
costruzione delle serre, tenendo conto dei seguenti criteri:
ove questa sia inferiore a 5.000 mq; non deve superare il 50 per cento dell' disponibile per le superfici eccedenti i 5.000 mq; **c) le distanze minime non possono essere inferiori a:
***1) metri 5 da fabbricati adibiti a civile abitazione;
***2) metri 5 dal ciglio delle strade pubbliche comunali;
***3) metri 5 dai confini;
**d) le pareti verticali non possono superare l' altezza di
metri 3,20 all' intersezione della linea di gronda;
**e) nel progetto deve essere prevista l' esecuzione delle
opere necessarie per la regimazione, la raccolta,
l' incanalamento e lo scarico delle acque meteoriche e di
quelle eventualmente derivanti dall' esercizio dell' impianto;
di servizio, con gli stessi materiali idonei per la
costruzione delle serre, purchè avente una superficie
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serre e un' altezza massima di metri 6 al colmo e di metri
3,20 alle gronde;
può , comunque, superare i limiti di cui alla lettera a)
imputate al fine della volumetria assentibile soltanto per
fabbricati funzionalmente connessi all' attività agricola
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