L. 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei lavoratori: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
IPorkBot (discussione | contributi)
m Correzione categorie degli anni
Nessun oggetto della modifica
Riga 105:
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
 
==Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori==