D.M. 23 luglio 2019 Linee guida dell'impatto sociale - Enti Terzo settore: differenze tra le versioni

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D.M. 23 luglio 2019 Linee guida dell'impatto sociale - Enti Terzo settore Intestazione 21 febbraio 2020 25% Da definire

Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo

 settore, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6  giugno  2016,   n. 106. 

Introduzione e riferimenti normativi.

Il tema della valutazione era stato affrontato gia' nell'ambito della legge n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» dove l'attenzione ai processi valutativi e' richiamata in diversi passaggi. All'art. 3 e' previsto che «per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali [...] e' adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse [...], della verifica sistematica dei risultati in termini di qualita' ed efficacia delle prestazioni». All'art. 20 vengono richiamate inoltre «forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi».

La valutazione dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento e' stata successivamente oggetto di regolazione nell'allegato 1, sezione C, lettera d) del decreto ministeriale 24 gennaio 2008 di adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, nelle quali veniva contemplata, tra le informazioni rinvenibili nel bilancio sociale, «la valutazione, utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni».

Infine, la legge n. 106/2016, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ha fornito un'indicazione puntuale rispetto alla centralita' dei processi valutativi nel nuovo assetto normativo degli enti del Terzo settore (ETS), laddove all'art. 7, comma 3 ne rilascia una precisa definizione: «per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attivita' svolte sulla comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo individuato»; per altro verso, sotto il profilo della correlazione con le autorita' pubbliche, l'art. 4, comma 1, lettera o) della medesima legge prevede la valorizzazione del «ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale...» e l'individuazione di «criteri e modalita' per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza e semplificazione... nonche' criteri e modalita' per la verifica dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni». Il medesimo articolo demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, la predisposizione di apposite linee guida in materia di sistemi di valutazione dell'impatto sociale.

Il legislatore individua nella valutazione dell'impatto sociale lo strumento attraverso il quale gli enti di Terzo settore comunicano ai propri stakeholders l'efficacia nella creazione di valore sociale ed economico, allineando i target operativi con le aspettative dei propri interlocutori e migliorando l'attrattivita' nei confronti dei finanziatori esterni.

   La definizione di  impatto  sociale  introdotta  dal  legislatore

incorpora al suo interno elementi espliciti relativi alla qualita' ed alla quantita' dei servizi offerti, alle ricadute verificabili nel breve termine e quindi piu' dirette, ma anche agli effetti di medio-lungo periodo, che afferiscono alle conseguenze ed ai cambiamenti indotti sulla comunita' di riferimento, nella prospettiva della costruzione di comunita' piu' inclusive, sostenibili e coese.

In tale quadro, le presenti linee guida hanno un valore promozionale, ponendosi quale strumento di facilitazione della concreta realizzazione della valutazione di impatto sociale (VIS).

Finalita' delle linee guida sulla valutazione di impatto sociale.


La valutazione dell'impatto sociale degli enti di Terzo settore ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle attivita' di interesse generale da essi svolte (come individuate, rispettivamente all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017 e, per le imprese sociali, all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017).

   La finalita' delle presenti linee guida  e'  quella  di  definire

criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attivita' realizzate. Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale.

   Pertanto, le presenti linee guida sull'impatto  sociale  sono  da

intendersi come uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio e lungo termine.

Soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale.


Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA, si' da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni e delle attivita' svolte.

   All'interno di tali  procedure,  la  valutazione  di  impatto  e'

applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entita' economica superiori ad euro 1.000.000,00, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.

   Laddove prevista, i costi della VIS devono  essere  proporzionati

al valore dell'intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati; potranno essere impiegati secondo tempi differiti rispetto all'esecuzione delle attivita' in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto. Le procedure di affidamento dovranno prevedere modalita' e tempi per la messa a punto e l'esecuzione della valutazione.

I destinatari del sistema di valutazione dell'impatto sociale.


Gli ETS decidono di intraprendere un percorso di misurazione dell'impatto sociale per poter rendicontare il proprio impegno verso un miglioramento delle condizioni sociali dei territori e contesti in cui operano e delle comunita' con le quali collaborano, cioe' per comunicare e trasmettere a tutti i soggetti interessati il cambiamento sociale, culturale ed economico che e' stato generato. Le categorie di stakeholders a cui e' diretto il processo di valutazione, ovvero i destinatari di questo processo, sono:

i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che utilizzano la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio intervento e valutare l'eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno;

     i beneficiari  ultimi  di  un  intervento  e  tutti  gli  altri

stakeholders interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le ricadute sociali ed economiche generate dall'organizzazione (es. comunita' locale, lavoratori, utenti etc.).

i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell'organizzazione che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall'organizzazione in cui operano;

cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;

i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunita' locali di appartenenza.

Processo e misurazione: elementi caratterizzanti la valutazione di impatto sociale.


In via preliminare, giova evidenziare che esistono diversi approcci per misurare l'impatto sociale, ciascuno dei quali promuove particolari tipi di logiche attraverso metriche e tecniche di misurazione differenti: e' facolta' dell'ETS la scelta delle metriche per la valutazione d'impatto piu' adeguate alla tipologia di attivita' e progetti svolti dall'ente.

   Il sistema  di  valutazione  dell'impatto  sociale  cui  gli  ETS

dovranno fare riferimento e' strutturato in modo da garantire un elevato grado di autonomia agli enti, nel rispetto pero' di alcuni principi e contenuti minimi.

Il sistema di valutazione potra' avere articolazione e complessita' diverse a seconda della dimensione dell'ente e della forma giuridica adottata.

   La VIS si ispira ai seguenti principi: 
     intenzionalita': il sistema di valutazione deve essere connesso

alla valutazione di obiettivi strategici dell'organizzazione;

     rilevanza: inclusione di tutte le  informazioni  utili  a  dare

evidenza dell'interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell'attivita' svolta;

affidabilita': informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;

misurabilita': le attivita' oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate. A tal fine, gli ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi:

a) le dimensioni di valore che le attivita' perseguono;
b) gli indici e gli indicatori coerenti con le attivita'

oggetto della valutazione;

comparabilita': restituzione dei dati che consenta la comparabilita' nel tempo;

trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di impatto e del processo partecipativo degli stakeholders.

Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di far emergere e far conoscere:

il valore aggiunto sociale generato;
i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attivita' del progetto;
la sostenibilita' dell'azione sociale.
   Gli ETS dovranno prevedere all'interno  del  proprio  sistema  di

valutazione una raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori di attivita' di interesse generale.

Il processo dovra' esplicitare gli elementi che compongono le seguenti dimensioni di analisi:

1. dare evidenza del processo di partecipazione alla definizione delle dimensioni di valore della misurazione di impatto da parte di un insieme di classi di stakeholders rappresentativi interni ed esterni all'ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti, fornitori e comunita' di riferimento), Gli enti potranno a tal fine decidere autonome modalita' di raccolta delle opinioni e di monitoraggio degli impatti tra i propri principali stakeholders;

2. attivita': processi volti a dare risposta ai bisogni delle persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale che l'ente ha deciso di voler perseguire;

3. servizi: attivita' che hanno avuto una codificazione e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione (accreditamenti, convenzioni);

4. progetti: processi che hanno una durata prestabilita e non continuativa con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni e quindi di spostare la frontiera dei servizi e delle attivita' grazie ai risultati del progetto;

5. input: intesi come fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi;

6. output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attivita' poste in essere;

7. outcome: intesi come risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto generale oggetto delle attivita'.

Il processo per arrivare a misurare l'impatto sociale dovra' prevedere le seguenti fasi:

1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholders;
2. pianificazione degli obiettivi di impatto;
3. analisi delle attivita' e scelta di metodologia, strumento,

tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell'intervento;

4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un

significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;

5. comunicazione degli esiti della valutazione che

costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l'organizzazione si porra' per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative.

Coordinamento con il bilancio sociale.

Per gli ETS tenuti ex lege alla redazione del bilancio sociale e/o per quei soggetti che volontariamente scelgono di redigere il suddetto documento, la valutazione di impatto sociale puo' divenire parte integrante laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti di Terzo settore, vengono previste «informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attivita', sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attivita' poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi».

Per gli ETS che operano in contesti internazionali e che sono tenuti ad adottare sistemi di valutazione di impatto sociale riconosciuti in tali contesti, le valutazioni di impatto sociale realizzate sulla base di tali sistemi di valutazione sono considerati in tutto equiparabili a quelli redatti sulla base delle presenti linee guida.

Pubblicita' e diffusione.

Al fine di garantirne la massima conoscibilita' e favorire lo sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti saranno resi disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS e/o delle relative reti associative.

Ruolo dei soggetti esterni.

I Centri di servizio per il volontariato, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 117/2017, e le reti associative nazionali, ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017, possono fornire supporto per l'identificazione e la realizzazione di opportuni strumenti di valutazione dell'impatto sociale, che tengano conto delle diverse esigenze manifestate dai destinatari delle presenti linee guida.