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giurisdizione civile e criminale. Il movimento commerciale si può del resto vedere anche dalle forme di locazione che si adoperavano dall’Arte: percorrendo gli statuti, si osserva che gli animali si davano «{{Wl|Q17301259|ad soccitam}}»<ref>Capp. 95,96,97.</ref> oppure «ad custodiendum et subcreandum»<ref>Art. 68.</ref>, i terreni «ad laborandum»<ref>Art. 51,54.</ref>. Erano presso a poco le stesse forme che si usavano in altri comuni italiani, come, per esempio, nel contado cortonese<ref>{{Sc|{{AutoreCitato|Laura Ticciati|L. Ticciati}}}}, ''Sulle condizioni dell’agricolt''., &c. in ''Arch. stor. ital. per le prov, di Tose, ed Umb''. ser. V, X, 265 sgg.</ref>, dove però la soccita assumeva una forma speciale ''ad capitale refidendnm'', forma, di cui non si ha menzione negli statuti dei ''bobacterii''.
giurisdizione civile e criminale. Il movimento commerciale si può del resto vedere anche dalle forme di locazione che si adoperavano dall’Arte: percorrendo gli statuti, si osserva che gli animali si davano «{{Wl|Q17301259|ad soccitam}}»<ref>Capp. 95,96,97.</ref> oppure «ad custodiendum et subcreandum»<ref>Art. 68.</ref>, i terreni «ad laborandum»<ref>Art. 51,54.</ref>. Erano presso a poco le stesse forme che si usavano in altri comuni italiani, come, per esempio, nel contado cortonese<ref>{{Sc|{{AutoreCitato|Laura Ticciati|L. Ticciati}}}}, ''Sulle condizioni dell’agricolt''., &c. in ''Arch. stor. ital. per le prov. di Tosc. ed Umb''. ser. V, X, 265 sgg.</ref>, dove però la soccita assumeva una forma speciale ''ad capitale refidendnm'', forma, di cui non si ha menzione negli statuti dei ''bobacterii''.


Sebbene, come abbiamo accennato, l’agricoltura non potesse costituire uno dei principali cespiti del comune, nondimeno i pascoli poterono fornire sufficienti redditi, come quelli che erano in maggiore quantità dei terreni coltivati, ed a causa anche del numeroso bestiame. Cosi nel 1234 il senatore Luca Savelli<ref>{{AutoreCitato|Ludovico Antonio Muratori|MURATORI}}, ''Rer. Ital. Script''. III, 579.</ref> avea promulgato un editto, col quale avocava all’autorità cittadina il diritto di levare nuove imposte sui forni e sui pascoli. Disposizione che troviamo rinnovata nel 1347, quando {{Wl|Q433189|Cola di Rienzo}}
Sebbene, come abbiamo accennato, l’agricoltura non potesse costituire uno dei principali cespiti del comune, nondimeno i pascoli poterono fornire sufficienti redditi, come quelli che erano in maggiore quantità dei terreni coltivati, ed a causa anche del numeroso bestiame. Cosi nel 1234 il senatore Luca Savelli<ref>{{AutoreCitato|Ludovico Antonio Muratori|MURATORI}}, ''Rer. Ital. Script''. III, 579.</ref> avea promulgato un editto, col quale avocava all’autorità cittadina il diritto di levare nuove imposte sui forni e sui pascoli. Disposizione che troviamo rinnovata nel 1347, quando {{Wl|Q433189|Cola di Rienzo}}