Pagina:Cenni storico-bibliografici della R. Biblioteca nazionale di Firenze.djvu/50: differenze tra le versioni
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13. È proibito di lucidare stampe e codici senza uno speciale permesso del bibliotecario; e quando ciò venga concesso, dovrà farsi con quei metodi e quelle cautele che valgano ad impedire il danno dei libri. |
13. È proibito di lucidare stampe e codici senza uno speciale permesso del bibliotecario; e quando ciò venga concesso, dovrà farsi con quei metodi e quelle cautele che valgano ad impedire il danno dei libri. |
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14. Il prestito dei libri a domicilio, che si fa dalle 11 al tocco, è regolato dalla circolare a stampa del Ministero |
14. Il prestito dei libri a domicilio, che si fa dalle 11 al tocco, è regolato dalla circolare a stampa del Ministero dell’istruzione pubblica , del dì 26 novembre 1869, che si ha qui per ripetuta. |
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