L. 10 febbraio 1992, n. 164 - Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini: differenze tra le versioni

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'''Nuova disciplina delle denominazioni d'origine'''.
 
==CAPO I NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE==
CAPO I
 
===Art. 1 - Denominazione di origine e indicazione geografica tipica===
NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE
 
Art. 1 - Denominazione di origine e indicazione geografica tipica
 
1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.
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4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.
 
===Art. 2 - Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche===
 
1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona può precedere o seguire quello della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
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2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti al comma 1 nè, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
 
===Art. 3 - Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche===
 
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
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===Art. 4 - Ambiti territoriali===
 
1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.
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===Art. 5 - Specificazioni e menzioni===
 
1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.
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===Art. 6 - Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine===
 
1. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.
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===Art. 7 - Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione===
 
1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.
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9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, può essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una IGT già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT diviene definitivo.
(1/b) Comma prima sostituito dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 193 (Gazz. Uff. 23 giugno 1998, n. 144) e poi così modificato dall'art. 11, L. 27 marzo 2001, n. 122.
 
==CAPO II RICONOSCIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFERIMENTI GEOGRAFICI==
 
CAPO II
RICONOSCIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFERIMENTI GEOGRAFICI
 
===Art. 8 - Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione===
 
Art. 8 - Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione
 
1. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
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===Art. 10 - Disciplinari di produzione===
 
1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti:
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===Art. 11 - Albo degli imbottigliatori===
 
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT.
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
 
===Art. 12 - Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT===
 
Art. 12 - Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT
 
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonché le modalità ed i termini di presentazione.
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== CAPO III ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO==
CAPO III
ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO
 
 
===Art. 13 - Analisi chimico-fisica ed esame organolettico===
 
1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.
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==Capo IV Rilevazione e gestione delle superfici abilitate e denunce di produzione==
Capo IV
Rilevazione e gestione delle superfici abilitate e denunce di produzione
 
 
===Art. 14 - Denuncia delle superfici vitate===
 
1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT.
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===Art. 15 - Albo dei vigneti ed elenco delle vigne===
 
interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.
 
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==CAPO V RIVENDICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA==
CAPO V
 
RIVENDICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
 
===Art. 16 - Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola===
 
Art. 16 - Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola
 
1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.
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b) determinare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, e dei predetti consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;
c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonché ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.
 
6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.
 
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==Capo VI Istituzione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini==
Capo VI
 
Istituzione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
 
 
===Art.17 - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini===
 
1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (4), è sostituito dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini», cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.
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12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675 (4/d).
 
===Art. 18 - Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale===
 
1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'articolo 17 è retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4/e), il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675 (4/d) (4/f).
 
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4/e), il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675 (4/d) (4/f).
(Capo VII
Consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche
 
==(Capo VII Consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche==
 
 
===Art. 19 - Consorzi volontari di tutela===
 
1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT (5). Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali, in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che:
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===Art. 20 - Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche===
 
1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrice di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.
 
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonché quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attività dei consigli interprofessionali.
3. Il consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.
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===Art. 21 - Attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali===
 
1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.
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7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1, nonché le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attività indicate nel presente articolo (5/a).
 
==Capo VIII Disposizioni sulla designazione e presentazione dei vini==
Capo VIII
 
Disposizioni===Art. sulla22 designazione- Designazione e presentazione dei vini===
 
 
Art. 22 - Designazione e presentazione dei vini
 
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina con proprio decreto, in conformità alla normativa della CEE, le modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino, di capacità non superiore a cinque litri.
 
 
Art===rt. 23 - Recipienti dei vini e contrassegno di Stato===
 
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.
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===Art. 24 - Impiego delle denominazioni geografiche===
 
1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
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===Art. 25 - Vini frizzanti===
 
1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o nomi di vitigni.
 
2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici, e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico.
 
3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.
4. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT.